Sentenza n. 391/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento - dell’ordinanza del Comune di Sperlonga n. 48 del 13 aprile 2017, recante l’ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione e bonifica di alcuni manufatti abusivamente realizzati dai ricorrenti e collocati sul pubblico demanio marittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione, rimessa in pristino e bonifica di manufatti asseritamente abusivi sul demanio marittimo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari privati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale n. 48 del 13 aprile 2017, adottata in relazione a un piazzale in cemento adibito a parcheggio, alcune tettoie di facile rimozione e una scala di accesso all'arenile. Hanno dedotto, anzitutto, eccesso di potere, illogicità della motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che l'ordinanza si fondava sull'atto di delimitazione degli arenili del Comune di Sperlonga dell'11 dicembre 1930, già ritenuto inidoneo dal TAR con sentenza n. 638/2015 ad accertare l'esatto confine tra demanio marittimo, proprietà comunale e proprietà privata, per carenza di contraddittorio e di istruttoria. È stata inoltre prospettata la sdemanializzazione tacita dei terreni. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell'obbligo di motivazione, poiché gli atti di delimitazione e di classamento posti a fondamento dell'ordinanza non erano stati messi a disposizione insieme all'atto impugnato. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto per fondatezza del primo motivo, limitatamente al profilo relativo all'inidoneità dell'atto di delimitazione del 1930. Il TAR ha rilevato che la precedente sentenza n. 638/2015, confermata nella sua impostazione motivazionale dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4881/2022, aveva escluso l'idoneità di tale atto ad attestare con certezza i confini tra demanio marittimo, proprietà comunale e proprietà privata, evidenziandone la formazione senza adeguato contraddittorio e istruttoria. Tale accertamento, riguardando vizi comuni dell'atto plurimo a effetti scindibili, ha formato giudicato esterno con effetti ultra partes limitatamente all'effetto caducatorio e all'accertamento dell'inidoneità dell'atto presupposto. Ne consegue che l'ordinanza comunale, fondata sulla presunta certezza della demanialità delle aree, è illegittima in via derivata per carenza istruttoria e difetto di presupposto: in assenza di uno strumento attendibile di delimitazione, non era provata la collocazione delle opere sul demanio marittimo anziché su aree private o comunali. Le ulteriori censure sono state assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida. L'ordinanza è stata annullata. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 per spese di lite, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L'opposizione dell'amministrazione al ricorso straordinario ha determinato la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
art. 87, comma 4-bis c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'annullamento di un atto plurimo a effetti scindibili può produrre effetti ultra partes, limitatamente all'effetto caducatorio, quando l'accoglimento dipenda da un vizio comune a tutte le posizioni dei destinatari e sussista un'incompatibilità logica tra la permanenza dell'atto per alcuni e la sua inesistenza per altri.
- Quando un precedente giudicato esterno ha accertato che un atto di delimitazione non è idoneo ad attestare con certezza i confini tra demanio pubblico e proprietà privata, tale accertamento può essere opposto anche da soggetti diversi dall'originario ricorrente, se il vizio riguarda elementi comuni dell'atto.
- Un ordine di demolizione e ripristino fondato sulla demanialità dell'area è illegittimo per carenza istruttoria e difetto di presupposto se l'amministrazione non dimostra, mediante un titolo o accertamento attendibile, che le opere insistono effettivamente sul demanio e non su aree private o comunali.
- Il giudicato esterno sull'inidoneità dell'atto presupposto determina l'illegittimità derivata dei successivi provvedimenti puntuali che assumano come certa la qualificazione demaniale dei terreni sulla base di quell'atto.
- L'accoglimento della censura idonea a definire la controversia consente di assorbire le ulteriori doglianze in applicazione del principio della ragione più liquida.
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