Sentenza n. 2519/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esatta esecuzione della sentenza n. 15572 del 1° agosto 2024, emessa da codesto On.le Tribunale nel giudizio iscritto con r.g.n. 10363/2021, sentenza passata in giudicato in data 30 ottobre 2024 all'esito della notifica della sentenza per decorrenza dei termini brevi, con la quale veniva accertata l'illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 15572/2024, che aveva accertato l’illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla precedente sentenza, passata in giudicato, con la quale era stata accertata l’illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania e avente valore equipollente all’abilitazione all’insegnamento ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE. La domanda era diretta a ottenere la conclusione del procedimento amministrativo dovuto in forza del giudicato, con verifica dei presupposti per il riconoscimento della classe di concorso A028 e dell’eventuale necessità di misure compensative. La ricorrente aveva inoltre dichiarato di non avere mai accettato la classe di concorso A031, prospettando quindi la necessità di una verifica dell’eventuale decadenza da tale classe. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha fornito chiarimenti o documentazione idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza o l’esistenza di sopravvenienze ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l’attività imposta dal precedente giudicato non risultava eseguita e che l’Amministrazione non aveva assolto l’onere di fornire elementi contrari rispetto all’inadempimento allegato dalla ricorrente. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, verificando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della classe di concorso A028 e, ove necessario, disponendo misure compensative. L’Amministrazione potrà inoltre verificare, previo contraddittorio, l’eventuale decadenza della ricorrente dalla classe A031, tenendo conto della dichiarazione di non averla mai accettata. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, con un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. È stata accolta anche la richiesta di astreinte, fissata in 15 euro giornalieri a decorrere dalla scadenza del termine concesso al Ministero e fino all’adozione del provvedimento di rideterminazione sull’istanza di riconoscimento. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di 1.500 euro per spese processuali, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre penalità di mora; nel caso concreto l’astreinte è stata ritenuta giustificata dal ritardo cronico del Ministero nelle attività di riconoscimento dei titoli esteri.
art. 3 D.M. 55/2014
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato richiamato per individuare, ai fini della liquidazione delle spese, i parametri relativi alle esecuzioni mobiliari, ritenuti maggiormente attinenti alla natura essenzialmente esecutiva del giudizio di ottemperanza.
art. 4, comma 1, D.M. 55/2014
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Impone di considerare, nella liquidazione del compenso, caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività difensiva; il TAR ha applicato i minimi tariffari in ragione del carattere esecutivo del ricorso.
art. 4, comma 5, D.M. 55/2014
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato applicato il principio di liquidazione per fasi, escludendo la liquidazione autonoma della fase decisionale quando essa sia virtualmente indistinguibile dalle fasi di studio e introduttiva.
Direttiva 2005/36/CE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamata quale fonte europea rilevante per il valore equipollente della qualifica professionale conseguita in Romania rispetto all’abilitazione all’insegnamento.
Direttiva 2013/55/UE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamata insieme alla direttiva 2005/36/CE quale fonte europea rilevante per il riconoscimento della qualifica professionale estera.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato impone all’Amministrazione di concludere o rinnovare un procedimento, il giudice può ordinare l’adozione del provvedimento entro un termine preciso, indicando gli adempimenti necessari per dare effettiva esecuzione alla decisione.
- A fronte dell’allegazione documentata dell’inadempimento del giudicato, l’Amministrazione deve fornire chiarimenti e indicazioni concrete sull’attività esecutiva svolta; la costituzione con atto meramente formale non è sufficiente a dimostrare l’avvenuta esecuzione o l’esistenza di elementi ostativi.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere nominato già con la sentenza, per operare in caso di infruttuosa scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, assicurando continuità ed effettività alla tutela esecutiva.
- La penalità di mora può essere applicata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quando il ritardo dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato risulti significativo e riconducibile a una prassi o a una persistente inerzia; la decorrenza può essere fissata dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e protratta fino all’adozione del provvedimento dovuto.
- L’esecuzione del giudicato in materia di riconoscimento di qualifiche professionali estere può richiedere una nuova valutazione amministrativa dei presupposti del riconoscimento e dell’eventuale necessità di misure compensative, senza che il giudice sostituisca l’Amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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