Sentenza del 31/01/2017 n. 2456 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo che l'indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze non fosse assimilabile alle "indennità equipollenti" previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17. Secondo l'Agenzia, l'importo avrebbe dovuto essere assoggettato integralmente a IRPEF, anziché beneficiare della tassazione separata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando che l'indennità ha natura esclusivamente previdenziale ed è una forma di retribuzione differita, poiché collegata agli anni di servizio e costituita in larga parte dai contributi degli iscritti e da premi o incentivi. Pertanto, l'indennità è assimilabile alle indennità equipollenti previste dal T.U.I.R. e deve essere assoggettata a tassazione separata, non a tassazione integrale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19 (T.U.I.R.)
L'indennità è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1.
Le indennità con funzione previdenziale e riconducibili a una forma di retribuzione differita devono essere assoggettate a tassazione separata, anziché concorrere integralmente alla formazione del reddito.
D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2
La disposizione riguarda il Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze e costituisce il riferimento normativo per l'indennità corrisposta alla cessazione dal servizio.
D.P.R. n. 211 del 1981
È indicato quale atto istitutivo del Fondo previdenziale dal quale è stata erogata l'indennità oggetto della richiesta di rimborso.
Massime di principio
- Quando un'indennità viene corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro, è collegata agli anni di servizio e deriva in larga parte da contributi o accantonamenti previdenziali, può essere qualificata come retribuzione differita o indennità equipollente.
- Le somme con effettiva funzione previdenziale, anche se non denominate espressamente trattamento di fine rapporto o indennità di fine servizio, possono rientrare nel regime della tassazione separata previsto dal T.U.I.R.
- Per stabilire il regime fiscale non è decisiva soltanto la denominazione dell'indennità: occorre valutarne funzione, modalità di finanziamento, collegamento con il servizio prestato e momento dell'erogazione.
- Un'amministrazione non può pretendere la tassazione integrale di una prestazione previdenziale se la sua struttura e finalità la rendono sostanzialmente assimilabile alle indennità equipollenti previste dalla normativa fiscale.
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