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Sentenza

Sentenza n. 4087/2026 - Roma, Sezione 2B

per la condanna di Roma Capitale, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego maturato sull’istanza di accesso prot. n. QI/2025/0215761, presentata dal ricorrente in data 24.10.2025, all’ostensione degli atti ivi indicati.

Giustizia amministrativa202515642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio diniego sull’istanza di accesso documentale presentata il 24 ottobre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (istante accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso prot. n. QI/2025/0215761 e la condanna di Roma Capitale all’ostensione degli atti indicati nell’istanza. Nel corso del giudizio, Roma Capitale ha depositato una nota di accoglimento dell’istanza e ha fornito le indicazioni per ottenere l’effettiva ostensione della documentazione. Il ricorrente ha quindi dichiarato di avere ricevuto tutta la documentazione richiesta, insistendo per la declaratoria di cessata materia del contendere e per la condanna dell’amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando la coincidenza tra la documentazione richiesta con l’istanza di accesso e quella esibita da Roma Capitale. Poiché l’amministrazione ha soddisfatto la pretesa soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, il Collegio l’ha ritenuta virtualmente soccombente e l’ha condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato. La controinteressata Torre SGR S.p.A. non si è costituita.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta soltanto dopo la proposizione del ricorso per l’accesso, viene meno l’interesse alla decisione sul merito e deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
  • Ai fini della regolazione delle spese, l’amministrazione che soddisfa la pretesa di accesso solo dopo l’instaurazione del giudizio può essere considerata virtualmente soccombente e condannata alla rifusione delle spese, anche se il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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