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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5933/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in veste di giudice del riesame, aveva confermato il sequestro di euro 349.132,00 ritenuti profitto del reato di malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.). Il ricorrente articolava tre motivi: (1) censura della qualificazione di Simest S.p.A. come "ente pubblico" ai fini della configurabilità dell'agevolazione, sostenendo che tale qualificazione era stata fatta in modo formale senza valutazione concreta dell'attività e dell'autonomia economica dell'ente; (2) contestazione sull'oggetto materiale del reato, deducendo che il finanziamento era stato erogato a condizioni di mercato e non configurava una agevolazione pubblica, e che non era emersa una garanzia a carico dello Stato; (3) censura sul momento consumativo della fattispecie di malversazione, rilevando che il prestito era stato in concreto restituito e che le somme erano state impiegate per gli investimenti previsti dal piano, sicché non si sarebbe consumato il reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.). Motivazione: nel frattempo la stessa Corte aveva già annullato senza rinvio l'ordinanza di sequestro nei confronti di Clabo S.p.A. e la somma era stata dissequestrata e restituita, per cui non sussiste più un pregiudizio effettivo che il ricorso possa rimuovere. Per tale ragione il ricorso non è stato né esaminato nel merito né accolto e non è stata addebitata al ricorrente la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria prevista per soccombenza sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 316-bis cod. pen.

    Norma che punisce la malversazione ai danni dello Stato; la pronuncia discute la necessità che il finanziamento sia effettivamente "agevolato" (cioè con vantaggi economici o onerosità attenuata) per integrare la fattispecie.

  • art. 3 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (richiamato, ora in d.lgs. 50/2016)

    Criteri per qualificare enti/organismi pubblici: la decisione richiama la questione della qualificazione di Simest come organismo di diritto pubblico e solleva la necessità di un'analisi concreta e funzionale, non solo formale.

  • art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro diretto finalizzato alla confisca; il decreto di sequestro era stato emanato in tale veste e successivamente annullato.

  • art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e persistere al momento della decisione: la Corte lo applica dichiarando inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza d'interesse.

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza d'interesse.

Massime di principio

  • L'interesse a proporre ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare è concreto e deve sussistere fino alla decisione: se la misura cautelare oggetto del gravame viene meno (ad es. per annullamento e dissequestro), il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
  • La qualificazione di un ente come "pubblico" o organismo di diritto pubblico non può limitarsi a motivazioni formali: occorre una valutazione concreta e funzionale dell'attività svolta, dell'autonomia economica e del rapporto con risorse pubbliche per stabilire se un finanziamento possa essere considerato "agevolazione" pubblica.
  • Perché un finanziamento integri la "malversazione ai danni dello Stato" è necessario che sussista una effettiva condizione di "agevolazione" (vantaggio economico/onerosità attenuata) o una destinazione dei fondi diversa da quella prevista entro il termine contrattuale; il semplice trasferimento inter-company non è automaticamente idoneo a configurare il reato se il finanziamento è a condizioni di mercato e le somme vengono utilizzate o restituite conformemente al piano.
  • Il momento consumativo del reato di malversazione tende a coincidere con la scadenza del termine di adempimento o con l'effettiva destinazione alternativa delle risorse: la restituzione del prestito e l'impiego per gli investimenti previsti possono far venir meno la configurabilità del reato.
  • In ipotesi di cessazione dell'interesse per sopravvenute vicende processuali (es. annullamento del provvedimento impugnato), non si applicano automaticamente le spese a carico del ricorrente; la dichiarazione d'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria.

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