Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1254

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1254 della Commissione del 19 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari

Normativa europea32022R1254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro delle specifiche di aeronavigabilità supplementari contenute nel regolamento (UE) 2015/640. Introduce nuovi requisiti per la conversione delle stive di classe D, per la pressione di gonfiaggio degli pneumatici e per alcune dotazioni e caratteristiche di sicurezza degli elicotteri impiegati in operazioni sull’acqua. Prevede inoltre un elenco di modelli esclusi da talune disposizioni e stabilisce date differenziate di entrata in applicazione delle nuove regole.

Modifica il regolamento (UE) 2015/640 introducendo nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari per alcuni velivoli pesanti ed elicotteri, con deroghe ed esclusioni per modelli specifici e diverse date di applicazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e, in parte, ai titolari di certificato di omologazione o di certificato di omologazione supplementare relativi a velivoli pesanti e elicotteri leggeri/pesanti nell’Unione europea. Incide sui velivoli pesanti impiegati nel trasporto aereo commerciale, in particolare quelli prodotti sulla base di un progetto già certificato dall’Agenzia, e su determinati elicotteri utilizzati o destinati a operazioni sull’acqua o offshore, inclusi i casi in cui il regolamento (UE) n. 965/2012 richiede che siano progettati per atterrare sull’acqua o certificati per l’ammaraggio. Sono previste esclusioni specifiche per i modelli elencati nell’appendice 1 dell’allegato I (parte 26), nonché differimenti di applicazione per alcune disposizioni e modelli.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1254 della Commissione: nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2015/640, che disciplina le specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni, in attuazione del quadro generale di sicurezza aerea del regolamento (UE) 2018/1139. La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza, introducendo obblighi ritenuti proporzionati e più efficienti in termini di costi per gli aeromobili già certificati e in servizio.

Ambito di applicazione

Le nuove regole riguardano principalmente i velivoli pesanti impiegati nel trasporto aereo commerciale e gli elicotteri leggeri e pesanti utilizzati in operazioni sull’acqua o per le quali il regolamento (UE) n. 965/2012 richiede la progettazione per l’ammaraggio o l’equipaggiamento per il galleggiamento di emergenza. Il testo incide sia sugli operatori, cui sono imposti obblighi di equipaggiamento e di manutenzione/adeguamento operativo, sia sui titolari di certificato di omologazione o di certificato di omologazione supplementare, chiamati a fornire dati e informazioni tecniche. Sono inoltre previste esclusioni per determinati modelli di aeromobile elencati in appendice 1.

Modifiche alle definizioni

All’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/640 vengono introdotte tre definizioni nuove o chiarite:

  • "elicottero leggero", collegato alle specifiche di certificazione CS-27 o equivalenti;
  • "elicottero leggero di categoria A", vale a dire un elicottero leggero con le caratteristiche della categoria A ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 e con specifiche supplementari riconducibili alla CS-29;
  • "condizioni marittime comprovate", ossia le condizioni marittime selezionate dal richiedente e in relazione alle quali è stata dimostrata e certificata la resistenza al capovolgimento per le disposizioni di ammaraggio o galleggiamento di emergenza.

Velivoli pesanti: compartimenti di classe D e pneumatici

Il punto 26.157 viene riscritto e impone agli operatori di velivoli pesanti omologati a partire dal 1o gennaio 1958, ad eccezione dei modelli specificamente esclusi, di adeguare le stive o i vani bagagli di classe D:

  • se il velivolo trasporta passeggeri, tali compartimenti devono soddisfare le specifiche applicabili ai compartimenti di classe C, indipendentemente dal volume;
  • se il velivolo è impiegato solo per il trasporto di merci, le stive di classe D devono conformarsi alle specifiche di classe C o di classe E, indipendentemente dal volume.

È inoltre introdotto il punto 26.201, che richiede agli operatori di velivoli pesanti di ridurre al minimo il rischio che uno pneumatico lavori con una pressione di gonfiaggio inferiore a quella minima efficiente durante il funzionamento.

Elicotteri: sicurezza nelle operazioni sull’acqua

La parte più estesa della modifica riguarda il capo C, ora dedicato agli elicotteri. Vengono introdotti requisiti tecnici e operativi per gli elicotteri leggeri e pesanti che devono essere progettati per atterrare sull’acqua o certificati per l’ammaraggio ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.

Per i comandi e le uscite di emergenza subacquee, il regolamento prevede che:

  • i comandi che devono essere azionati sott’acqua siano chiaramente marcati con un’illustrazione del metodo di azionamento e con strisce gialle e nere;
  • gli occupanti possano individuare facilmente i mezzi per azionare le uscite di emergenza sott’acqua;
  • su ciascun lato dell’elicottero sia disponibile un’uscita di emergenza sott’acqua per ogni unità, o parte di unità, di quattro sedili passeggeri, salvo dimensioni sufficienti per l’uscita simultanea di due passeggeri;
  • i sedili passeggeri siano collocati in modo da agevolare l’evacuazione in caso di capovolgimento e allagamento della cabina;
  • tutte le uscite di emergenza e aperture utilizzabili per l’evacuazione restino azionabili durante l’emergenza;
  • sia previsto un mezzo automatico per identificare il perimetro delle aperture delle uscite in tutte le condizioni di illuminazione, con visibilità anche a elicottero capovolto o cabina sommersa.

Dotazioni di emergenza per voli sull’acqua

Il punto 26.420 disciplina i canotti di salvataggio e i giubbotti salvagente. In particolare:

  • ogni canotto di salvataggio gonfiato deve disporre di un mezzo per mantenerlo vicino all’elicottero e di un mezzo supplementare per trattenerlo a una distanza sicura, con rottura dei mezzi di ritenzione prima della sommersione se l’elicottero affonda completamente;
  • deve esistere uno stivaggio che consenta di ospitare un giubbotto salvagente per ogni occupante in una posizione facilmente raggiungibile, salvo che gli occupanti siano sempre tenuti a indossarlo;
  • per alcuni elicotteri pesanti, i canotti di salvataggio devono poter essere dispiegati a distanza da punti facilmente raggiungibili dall’equipaggio, dai passeggeri e da eventuali sopravvissuti in acqua, e devono essere affidabili anche con l’elicottero capovolto e nelle condizioni marittime comprovate di resistenza al capovolgimento.

Condizioni marittime comprovate e informazioni da fornire

Il punto 26.425 impone al titolare del certificato di omologazione, e se del caso al titolare del certificato di omologazione supplementare per il sistema di galleggiamento di emergenza, di includere nel manuale di volo dell’aerogiro (RFM) le condizioni marittime comprovate per la resistenza al capovolgimento, insieme a tutte le informazioni connesse alle disposizioni di certificazione per l’ammaraggio o il galleggiamento di emergenza, e di fornirle a tutti gli operatori.

Robustezza del sistema di galleggiamento di emergenza

Il regolamento introduce anche prescrizioni nuove per i sistemi di galleggiamento di emergenza stivati. Per gli elicotteri il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale è rilasciato dal 9 agosto 2025, la progettazione deve minimizzare, per quanto possibile, gli effetti dei danni da impatto sull’acqua sull’efficacia del dispiegamento o del trattenimento del sistema. Una regola analoga si applica ai sistemi installati per la prima volta dal 9 agosto 2025.

Il punto 26.431 prevede una procedura di valutazione della robustezza del progetto: l’operatore può chiedere l’intervento del titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione supplementare, a condizione che debba dimostrare la conformità al punto 26.430 e che la robustezza del sistema non sia già stata dimostrata nel certificato. Il soggetto competente deve valutare gli effetti dei possibili danni sull’efficacia del sistema e fornire una valutazione all’operatore.

Dispiegamento automatico del sistema di galleggiamento di emergenza

Il punto 26.435 richiede che il sistema di galleggiamento di emergenza installato e stivato durante il volo si dispieghi automaticamente in seguito all’entrata in acqua. Per gli elicotteri leggeri di categoria A e per gli elicotteri pesanti, il dispiegamento automatico deve avvenire senza dipendere da alcuna azione del pilota durante il volo.

Esenzioni per modelli specifici

L’appendice 1 sostituita contiene un elenco dettagliato dei modelli di aeromobili che non sono soggetti a determinate disposizioni della parte 26. Il regolamento menziona, tra gli altri, numerosi modelli Boeing, Fokker, Gulfstream, Learjet, Lockheed, CN-235, DHC-7, CL-215, Airbus A320/A321/A330, ATR 72 e Boeing 737-8 e 737-9. Per alcuni di essi l’esclusione riguarda gli articoli da 26.301 a 26.334, per altri il solo punto 26.60 o il punto 26.157.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’applicazione generale decorre dal 9 settembre 2022, ma con differimenti specifici:

  • dal 26 agosto 2023 per i punti 2 e 6 dell’allegato;
  • dal 9 agosto 2023 per i punti 4 e 5 dell’allegato, limitatamente a talune nuove disposizioni;
  • dal 9 agosto 2024 per ulteriori parti del punto 5;
  • dal 9 agosto 2026 per il punto 26.435, lettera b).

Disposizioni principali

Nuove definizioni

All’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/640 sono inserite le definizioni di "elicottero leggero", "elicottero leggero di categoria A" e "condizioni marittime comprovate", al fine di delimitare con precisione il campo di applicazione dei nuovi requisiti tecnici relativi agli elicotteri e alle operazioni sull’acqua.

Conversione dei compartimenti di classe D sui velivoli pesanti

Il punto 26.157 è riscritto imponendo agli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale e omologati a partire dal 1o gennaio 1958, salvo i modelli esclusi in appendice 1, di adeguare le stive o i vani bagagli di classe D alle specifiche dei compartimenti di classe C se il velivolo trasporta passeggeri, oppure alle specifiche di classe C o E se è impiegato solo per il trasporto merci.

Requisito sulla pressione degli pneumatici

È inserito il punto 26.201, che impone agli operatori di velivoli pesanti di ridurre al minimo il rischio che uno pneumatico operi con pressione di gonfiaggio inferiore a quella minima efficiente durante il funzionamento.

Requisiti per elicotteri operanti sull’acqua

Sono introdotti i punti 26.410, 26.415, 26.420 e 26.435, che disciplinano marcatura dei comandi da azionare sott’acqua, individuazione e funzionalità delle uscite di emergenza subacquee, dotazioni di emergenza per voli sull’acqua, stivaggio dei giubbotti salvagente, requisiti per i canotti di salvataggio e dispiegamento automatico del sistema di galleggiamento di emergenza in caso di ingresso in acqua.

Condizioni marittime comprovate e documentazione di volo

Il punto 26.425 impone al titolare del certificato di omologazione o di omologazione supplementare di includere nel manuale di volo dell’aerogiro (RFM) le condizioni marittime comprovate relative alla resistenza al capovolgimento e le informazioni connesse alle disposizioni di certificazione per l’ammaraggio o il galleggiamento di emergenza, mettendole a disposizione di tutti gli operatori.

Resistenza al danneggiamento e robustezza dei sistemi di galleggiamento di emergenza

Il punto 26.430 richiede che, per gli elicotteri nuovi o con sistemi installati per la prima volta a partire dal 9 agosto 2025, la progettazione minimizzi gli effetti di eventuali danni da impatto sull’acqua sull’efficacia del dispiegamento o del trattenimento del sistema di galleggiamento di emergenza. Il punto 26.431 disciplina la procedura per valutare la robustezza del progetto, attribuendo tale attività al titolare del certificato di omologazione o di omologazione supplementare quando l’operatore deve dimostrare la conformità al punto 26.430 e tale robustezza non è già stata dimostrata.

Esclusioni per modelli specifici

L’appendice 1 è sostituita con un elenco dettagliato di modelli di velivoli non soggetti a talune disposizioni della parte 26. In particolare, per numerosi modelli storici e per alcune serie recenti di Airbus, ATR, Boeing, Gulfstream, Textron, Hawker e altri, sono previste esclusioni dalle regole sulla struttura e sulla fatica; per alcuni modelli è esclusa anche l’applicazione del punto 26.157 sulla conversione dei compartimenti di classe D.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 9 settembre 2022, salvo eccezioni: i punti 2 e 6 dell’allegato si applicano dal 26 agosto 2023; alcune parti dei punti 4 e 5 dal 9 agosto 2023; ulteriori parti dal 9 agosto 2024; e il punto 26.435, lettera b), dal 9 agosto 2026.

Come è indicizzato

Materieaviazione civileaeronavigabilitàsicurezza aereacertificazione aeronauticatrasporto aereo commerciale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.