Cassazione Civile, Ordinanza n. 17700/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, del 22 novembre 2016, della nuda proprietà di un immobile da parte di due debitori a una società terza. Un creditore cessionario del credito, agendo tramite mandataria, aveva in primo grado chiesto in via principale l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto e, in subordine, la revocatoria ordinaria; il Tribunale aveva rigettato la simulazione ma accolto la revocatoria. In appello la decisione era stata sostanzialmente confermata, salvo la parziale compensazione delle spese di primo grado. I debitori proponevano quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2901, comma 1, c.c. per asserita insussistenza del requisito oggettivo del pregiudizio ai creditori, sostenendo che il prezzo era stato destinato a pagare il creditore ipotecario di primo grado e che il patrimonio residuo era capiente; 2) violazione dell'art. 2901, comma 1, c.c. per difetto del requisito soggettivo, negando la consapevolezza del pregiudizio e la dolosa preordinazione, sempre in ragione del pagamento del creditore ipotecario; 3) violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il debito estinto col prezzo era scaduto e quindi sarebbe stata applicabile la disciplina meno rigorosa del terzo comma; 4) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., lamentando che i giudici di merito avessero fondato l'accertamento su presunzioni e avessero ingiustamente negato l'ammissione della prova testimoniale sul consenso del creditore ipotecario. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o comunque non meritevoli di accoglimento perché diretti, in sostanza, a rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo eccentrico e sostanzialmente diretto contro la valutazione del Tribunale, quindi inammissibile perché attaccava un accertamento fattuale; il secondo motivo è stato reputato in parte inammissibile e comunque infondato, perché mirava a sovvertire la ricostruzione fattuale della Corte d'appello sull'elemento soggettivo della revocatoria; il terzo motivo è stato dichiarato palesemente inammissibile in quanto proponeva un accertamento fattuale alternativo circa la scadenza del debito estinto con il prezzo; il quarto motivo è stato considerato generico e anch'esso fattuale, perché contestava il ricorso alle presunzioni e la valutazione dell'istruttoria testimoniale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Per l'azione revocatoria ordinaria occorre il requisito oggettivo del pregiudizio e quello soggettivo della conoscenza, o dolosa preordinazione a seconda dei casi; la loro esistenza va accertata in fatto dal giudice di merito.
art. 2901 c.c.
La disciplina del terzo comma richiede che il debito estinto con l'atto sia scaduto; se tale circostanza non è allegata e provata, non può operare il regime invocato.
art. 2697 c.c.
La censura sul riparto dell'onere della prova non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito quando il giudice abbia già effettuato l'accertamento fattuale.
art. 2729 c.c.
L'utilizzo di presunzioni semplici nella valutazione del fatto è tema riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la doglianza mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere prospettata per contestare valutazioni di fatto o l'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio processuale non può essere dedotto in modo generico per contestare la motivazione o la valutazione delle prove quando la critica sia sostanzialmente fattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
- In materia di revocatoria ordinaria, i requisiti del pregiudizio ai creditori e della consapevolezza del pregiudizio devono essere accertati in concreto dal giudice di merito; la loro contestazione in cassazione è ammissibile solo se si denuncia un effettivo errore di diritto, non una diversa ricostruzione dei fatti.
- L'art. 2901, comma 3, c.c. può essere invocato solo quando risulti allegato e provato che il debito soddisfatto con l'atto dispositivo era scaduto.
- L'uso di presunzioni semplici e la scelta di ammettere o meno la prova testimoniale appartengono al libero apprezzamento del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o processuale effettivo, non mediante una mera contrapposizione di letture alternative del compendio probatorio.
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