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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 5393 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

R.C. aveva impugnato un avviso di accertamento per maggiori redditi di capitale, derivanti dalla presunta distribuzione extracontabile di utili da parte della società a ristretta base azionaria. Dopo che la CTR aveva rideterminato il reddito imponibile, la contribuente aveva chiesto la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., producendo una successiva sentenza della stessa CTR che aveva annullato l'accertamento emesso nei confronti della società. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione di revocazione, sostenendo sia la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio con la società e gli altri soci, sia l'inidoneità della sentenza successiva a costituire un documento nuovo e decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, chiarendo che, nelle società di capitali a ristretta base azionaria, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci; tuttavia, i procedimenti devono essere coordinati mediante sospensione o riunione. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo che il documento posto a fondamento della revocazione debba preesistere alla sentenza impugnata. Poiché la sentenza invocata da R.C. era stata depositata dopo la sentenza oggetto di revocazione, mancava un presupposto essenziale dell'impugnazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, perché la revocazione non poteva essere proposta. R.C. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.616,35 oltre alle spese prenotate a debito; la liquidazione delle spese del giudizio di revocazione è stata rimessa alla CTR.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 3, c.p.c.

    ritrovamento dopo la sentenza di un documento decisivo

    La revocazione per documento nuovo è ammissibile solo se il documento decisivo, non prodotto anteriormente per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesisteva alla sentenza impugnata. Una sentenza formata o depositata successivamente non può integrare il documento nuovo richiesto dalla norma.

  • Art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la revocazione nel processo tributario, rinviando ai presupposti previsti dall'art. 395 c.p.c.

  • Art. 111, comma 2, Cost.

    È stato richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo e del contraddittorio, ma la Corte non ha ravvisato una nullità derivante dalla mancata partecipazione della società e degli altri soci.

  • Art. 101 c.p.c.

    È stato invocato per la violazione del contraddittorio, ma la Corte ha escluso che nei rapporti tra società di capitali e soci sussista un litisconsorzio necessario.

  • Artt. 14 e 59 del D.Lgs. n. 546/1992

    Le disposizioni sul litisconsorzio e sulla rimessione della causa non comportano, nel caso di accertamento alla società di capitali e al socio, l'obbligo di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti coinvolti.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta; la Corte lo ha applicato perché mancava il presupposto temporale per la revocazione.

  • Art. 385 c.p.c.

    Disciplina la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione e ha costituito la base per la condanna della contribuente alle spese di legittimità.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base azionaria, l'accertamento societario e quello relativo al socio sono collegati sul piano logico e giuridico, ma non danno luogo automaticamente a litisconsorzio necessario: il giudice deve assicurare il coordinamento dei procedimenti mediante sospensione o riunione.
  • La revocazione per documento nuovo richiede che il documento esistesse già prima della sentenza impugnata e non fosse stato producibile per una causa non imputabile alla parte. Una sentenza successiva, anche se riguarda gli stessi fatti e potrebbe incidere sull'esito, non è idonea a fondare la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c.
  • L'annullamento dell'accertamento societario può avere rilevanza nel giudizio promosso dal socio, ma deve essere fatto valere attraverso gli strumenti processuali corretti, come la sospensione, la riunione o gli ordinari mezzi di impugnazione, non mediante una revocazione fondata su una decisione successiva.
  • Quando manca un presupposto essenziale per proporre la revocazione, la Corte di cassazione può cassare la sentenza senza rinvio, dichiarando che la causa non poteva essere proposta.

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