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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4955/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Firenze che aveva confermato gli arresti domiciliari e il sequestro preventivo relativi a reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (artt. 11 e 13 bis d.lgs. 74/2000). Il ricorrente contestava: 1) la gravità indiziaria con riferimento al ruolo di "amministratore di fatto", sostenendo di aver solo aiutato i genitori nei rapporti con banche e commercialisti e che per alcune società (es. Pelletteria Lisa) non vi erano captazioni o elementi che lo collegassero; per la Pelletteria Antonio affermava di essersi limitato ad aiutare il padre; per la Pelletteria Anna negava la coincidenza di residenza; la Pelletteria Jessica sarebbe in regola con i pagamenti; 2) l'erroneità della valutazione del pericolo di reiterazione, argomentando che l'imposizione di misure cautelari ai commercialisti responsabili del meccanismo avrebbe eliminato il rischio di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le censure costituissero una richiesta di rivalutazione del merito (valutazione probatoria) non consentita in sede di legittimità: la motivazione del Tribunale della libertà è stata considerata logica e coerente, fondata su elementi quali intercettazioni che indicano un'effettiva gestione (assunzioni/licenziamenti, richieste di codici per fatturazione, rapporti con dipendenti) e altri elementi sintomatici della funzione direttiva svolta dal ricorrente. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché si fonda sull'equivoco che il pericolo di reiterazione implichi la reiterazione dello stesso fatto-reato; invece va valutata la possibilità di reiterazione di reati della stessa specie. Il Tribunale aveva correttamente desunto il pericolo di reiterazione dallo schema pluriennale di "apri e chiudi" e dall'ingente debito tributario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000

    Le norme relative ai reati tributari (bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) sono state applicate con valutazione indiziaria: la qualificazione del fatto e la gravità indiziaria possono essere desunte da elementi sintomatici della gestione effettiva delle società

  • codice di procedura penale

    La Corte ricorda i limiti del sindacato in sede di legittimità: l'art. 606 disciplina i motivi di impugnazione e ammette il controllo della motivazione solo in presenza di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; non consente la rivalutazione del compendio probatorio

  • codice di procedura penale

    art. 274, lett. c), c.p.p.

    Il pericolo di reiterazione da valutare ai fini cautelari concerne la reiterazione di reati "della stessa specie" e non la mera ripetizione del medesimo fatto concreto; pertanto l'assenza di cariche sociali attuali non esclude automaticamente il pericolo

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rivalutare il materiale probatorio: le censure che in realtà chiedono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
  • Per essere ammissibile una censura sulla motivazione occorre dimostrare una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica (art. 606 c.p.p.); la semplice diversa interpretazione dei fatti non basta.
  • La posizione di "amministratore di fatto" si prova tramite elementi sintomatici dell'inserimento organico nelle funzioni direttive (rapporti con dipendenti, fornitori, decisioni gestionali), valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Il pericolo di reiterazione ai fini cautelari si riferisce alla possibilità di commettere reati della stessa specie, non alla ripetizione identica del medesimo fatto; la persistenza di un modello criminoso pluriennale (es. "apri e chiudi") e l'elevata esposizione debitoria verso l'Erario giustificano il rischio cautelare.
  • L'applicazione di misure a soggetti diversi (es. professionisti/consulenti) non elimina automaticamente l'esigenza cautelare rispetto ad altri partecipanti; ciascuna posizione va valutata sulle concrete circostanze e sul rischio di reiterazione propria.

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