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Sentenza

Sentenza n. 2916/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n.3125/2022 emessa dalla sez. Lav. del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro

Giustizia amministrativa202504699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta Docente per complessivi euro 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 3125/2022 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero il 25 maggio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta Docente per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22, per complessivi euro 2.500,00. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, l'amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza, l'ammontare o l'esigibilità del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza del giudice del lavoro, ritenuta passata in giudicato e ritualmente notificata. Il Collegio ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei pagamenti e che la documentazione in atti dimostrava l'assenza di pagamenti, anche parziali. Poiché il Ministero non aveva contestato il credito né nell'an né nel quantum, il TAR ha ordinato all'amministrazione di effettuare integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha inoltre nominato preventivamente, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza e con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo accerta l'inottemperanza al giudicato e impartisce le prescrizioni necessarie per l'esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso inutilmente tale termine, l'inerzia dell'amministrazione può essere accertata in sede di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni consentono di accertare l'inottemperanza in caso di mancato pagamento.
  • Quando l'amministrazione, costituitasi in giudizio, non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo esecutivo e non dimostra l'avvenuto pagamento, anche parziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Gli oneri dell'attività del commissario ad acta necessaria per l'esecuzione del giudicato sono posti a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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