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Sentenza

Sentenza n. 16057/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: - del provvedimento prot. n. RM5608273940B202005/09/2025, emesso dalla Prefettura U.T.G. di Roma – Sportello Unico Immigrazione presso il Ministero dell’Interno in data 5 settembre 2025, ma conosciuto dal lavoratore in data 13 gennaio 2026, a mezzo del quale l’Amministrazione revocava il nulla osta al lavoro subordinato n. P-RM/L/Q/2023/103191 rilasciato in data 2 maggio 2023 in favore del ricorrente a seguito di domanda formulata dalla Il Sole S.r.l.; - della comunicazione del 7 novembre 2024 di avvio del procedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-RM/L/Q/2023/103191 rilasciato in data 2 maggio 2023 asseritamente emesso, ma non notificato al ricorrente, interessato diretto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 7 luglio 2026: per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: - del decreto prot. n. M_IT PR_RMSUI 00088611 del 29 aprile 2026, assunto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’U.T.G. di Roma, a mezzo del quale l’Amministrazione annullava il provvedimento prot. n. RM5608273940B202005/09/2025, emesso dalla Prefettura U.T.G. di Roma – Sportello Unico Immigrazione in data 5 settembre 2025; - di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi compreso il citato provvedimento prot. n. RM5608273940B202005/09/2025, emesso dalla Prefettura U.T.G. di Roma – Sportello Unico Immigrazione in data 5 settembre 2025; - della comunicazione del 7 novembre 2024 di avvio del procedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-RM/L/Q/2023/103191 rilasciato in data 2 maggio 2023, asseritamente emesso, ma non notificato al ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ivi compresi quelli richiamati nelle premesse dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202604250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca del 5 settembre 2025 del nulla osta al lavoro subordinato, successiva revoca del 29 aprile 2026 e atti connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento del 7 novembre 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciatogli il 2 maggio 2023 su istanza di una società, sostenendo di aver conosciuto il provvedimento del 5 settembre 2025 soltanto il 13 gennaio 2026. Ha inoltre impugnato la comunicazione di avvio del procedimento del 7 novembre 2024, che assumeva non essergli stata notificata, e, con motivi aggiunti del 7 luglio 2026, il nuovo decreto di revoca del 29 aprile 2026, adottato dopo l'annullamento in autotutela della prima revoca. Il testo non espone ulteriori motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. L'Amministrazione aveva infatti riferito di avere annullato in autotutela anche il provvedimento del 29 aprile 2026 e di avere adottato il 9 ottobre 2026, a seguito di una nuova valutazione, un ulteriore provvedimento di revoca del nulla osta. Quest'ultimo era divenuto l'atto da cui discendeva attualmente e direttamente la lesione della posizione del ricorrente, sicché l'impugnazione dei precedenti atti non conservava utilità. Spese compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per la definizione del giudizio in camera di consiglio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Considerato che alla camera di consiglio del 13 ottobre 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, e della possibile definizione del giudizio ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;

    Il giudice ha previamente avvisato le parti della possibile pronuncia di improcedibilità e della definizione del giudizio in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un provvedimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo l'annullamento in autotutela degli atti contestati, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che costituisce l'attuale e diretta fonte della lesione: l'interesse alla tutela deve allora rivolgersi contro il nuovo atto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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