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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28832/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda quattro imputati condannati in primo grado e in appello per violazioni dell'art. 7 del d.l. n. 4/2019 in materia di reddito di cittadinanza: due di essi erano stati ritenuti responsabili per non avere dichiarato, nella domanda di accesso al beneficio, di essere già sottoposti a misura cautelare personale; gli altri due per non avere comunicato, dopo la presentazione della domanda, la sopravvenuta applicazione di una misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nei ricorsi si deducevano, per i primi, l'erronea sussunzione della condotta nell'art. 7, comma 2, sostenendo che la misura cautelare determina sospensione e non revoca del beneficio, nonché il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche; per gli altri due si contestava la configurabilità del reato per carenza di obbligo di comunicazione, invocando l'art. 47 c.p. e l'art. 7-ter del medesimo decreto-legge, oltre alla mancata concessione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti. Per due ricorrenti si deduceva anche ignoranza/errore sul precetto e difetto di dolo in ragione della complessità dei moduli e del livello culturale.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di due imputati, ritenendo che il fatto non sussiste perché la mancata comunicazione dell'applicazione di una misura cautelare personale non integra il delitto di cui all'art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019: la misura cautelare comporta sospensione del beneficio ai sensi dell'art. 7-ter e non rientra tra le informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio. Nei confronti degli altri due imputati ha invece dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo correttamente applicata la norma incriminatrice quanto alle dichiarazioni mendaci rese in domanda, escludendo l'errore inevitabile sulla legge penale e giudicando generiche e non specifiche le censure su art. 131-bis c.p. e attenuanti generiche. Conseguentemente, per gli inammissibili è stata posta a carico anche la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 4/2019

    comma 1; comma 2; comma 3

    la disposizione incrimina due condotte autonome: la falsa o omessa dichiarazione al momento della domanda per ottenere indebitamente il beneficio e l'omessa comunicazione di variazioni o altre informazioni dovute rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio; la mancata comunicazione della sopravvenuta misura cautelare non rientra nel comma 2 perché la relativa disciplina opera sul piano della sospensione, non della revoca o riduzione.

  • art. 7-ter d.l. n. 4/2019

    prevede la sospensione del beneficio in caso di applicazione di misura cautelare personale e pone in capo al giudice che la dispone, non al beneficiario, l'onere di attivare i provvedimenti di sospensione e la relativa comunicazione all'INPS.

  • art. 2 d.l. n. 4/2019

    i requisiti per il reddito di cittadinanza devono permanere per tutta la durata dell'erogazione; la Corte di merito aveva valorizzato tale dato, ma la Cassazione ha ribadito la distinzione tra revoca e sospensione.

  • art. 53 Cost.

    richiamato come fondamento del principio antielusivo sotteso alla disciplina del reddito di cittadinanza.

  • art. 3 Cost.

    richiamato quale parametro di ragionevolezza del sistema sanzionatorio e dei controlli sul beneficio.

  • art. 5 c.p.

    l'ignoranza o l'errore sulla sussistenza del diritto al beneficio si risolve in errore su legge penale e non esclude il dolo quando il precetto penale è sufficientemente chiaro.

  • art. 42 c.p.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di elemento soggettivo, senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 43 c.p.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di elemento soggettivo, senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 47 c.p.

    invocato per sostenere l'errore sulla rilevanza della mancata comunicazione, ma ritenuto non decisivo rispetto alla chiara disciplina normativa.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità le doglianze sulla particolare tenuità del fatto, anche per incongruenza rispetto agli importi contestati.

  • art. 62-bis c.p.

    le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono state ritenute generiche e non specifiche.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4/2019 occorre distinguere nettamente tra la falsità/omissione nella domanda di accesso al beneficio e l'omessa comunicazione di informazioni sopravvenute: le due fasi sono presidiate da fattispecie autonome.
  • La mancata comunicazione dell'applicazione di una misura cautelare personale non integra il reato di cui all'art. 7, comma 2, quando l'ordinamento collega a tale evento una sospensione del beneficio e non una revoca o riduzione, perché manca il requisito della rilevanza della notizia ai fini indicati dalla norma incriminatrice.
  • Se la disciplina speciale prevede che l'effetto della misura cautelare sia gestito dal giudice mediante sospensione del beneficio e comunicazione all'INPS, non può essere addossato al beneficiario un autonomo obbligo penalmente sanzionato di comunicazione all'ente erogatore.
  • L'errore o l'ignoranza circa il diritto al reddito di cittadinanza, quando dipendono dalla mancata comprensione dei requisiti richiesti dalla normativa, integra un errore sulla legge penale e non esclude il dolo se il precetto è sufficientemente determinato e non criptico.
  • Le doglianze su particolare tenuità del fatto e attenuanti generiche devono essere specifiche e ancorate a concreti elementi trascurati dai giudici di merito; in sede di legittimità non è sufficiente una contestazione meramente assertiva o una diversa quantificazione del profitto indebito non coerente con il capo d'imputazione.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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