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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43699/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con un unico motivo: vizio di motivazione per omissione di esplicitazione dei criteri adottati dal Tribunale nella determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi), che non erano oggetto dell'accordo di patteggiamento. Si censura che il Tribunale non abbia spiegato le ragioni della durata comminata (anni dieci) e non abbia motivato la scelta in relazione ai criteri dell'art. 133 cod. pen., come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, in particolare posto che la pena principale era stata determinata in misura compresa tra il minimo e il medio edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari, rinviando il giudizio al Tribunale di Milano perché ridetermini la durata di tali pene conformemente ai criteri di individualizzazione previsti dall'art. 133 cod. pen. e dando conto con motivazione congrua degli elementi che giustificano la misura scelta. La Corte ha motivato l'annullamento richiamando la giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018 che ha reso discrezionale (fino al massimo di dieci anni) la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216 L.F., nonché l'obbligo del giudice di motivare la determinazione in concreto della loro misura; ha inoltre affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando la decisione riguarda statuizioni estranee all'accordo di patteggiamento (quali le pene accessorie).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su accordo (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi di questa disposizione, ma le censure sulle pene accessorie rimangono ammissibili quando le stesse siano estranee all'accordo.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi impugnabili contro le sentenze di patteggiamento alle parti che rispecchiano l'accordo; non opera però per le statuizioni estranee all'accordo (es. pene accessorie), per le quali il ricorso è ammissibile.

  • art. 216, ultimo comma, Legge Fallimentare (L.F.)

    Prevede le pene accessorie (inabilitazione e incapacità ad esercitare uffici direttivi) con un limite massimo (prima ritenuto fisso in anni dieci, poi reso modulabile dalla Corte Costituzionale). La Corte ha richiamato che la misura va determinata dal giudice entro il limite edittale e motivata.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018

    Dichiara incostituzionale la parte dell'art. 216 L.F. che fissava la durata delle pene accessorie in modo rigido (anni dieci) e introduce il criterio della determinazione entro un limite massimo ('sino' a dieci anni), imponendo individualizzazione e proporzione.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    Stabilisce che la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto in base ai criteri dell'art. 133 cod. pen., e non rapportata automaticamente alla durata della pena principale; richiede al giudice motivazione specifica e congrua.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per l'individualizzazione della pena (tenuità del fatto, grado di colpevolezza, personalità del reo, etc.), che il giudice deve utilizzare e rendere espliciti anche nella determinazione delle pene accessorie.

  • art. 37 cod. pen.

    Disciplina il rapporto tra pena principale e pena accessoria; le Sezioni Unite hanno chiarito che la durata delle pene accessorie non deve essere automaticamente rapportata alla pena principale.

  • Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019

    Giurisprudenza che conferma l'ammissibilità del ricorso per cassazione in relazione alle pene accessorie non oggetto dell'accordo di patteggiamento.

  • Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020

    Riafferma l'onere del giudice di motivare specificamente la determinazione delle pene accessorie e la possibilità di impugnazione per vizio di motivazione anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis.

  • Sez. 5, n. 24874 del 21/04/2023

    Sottolinea l'obbligo del giudice di dare conto con congrua motivazione degli elementi concreti che giustificano la durata delle pene accessorie, in applicazione dei parametri costituzionali e dell'art. 133 cod. pen.

Massime di principio

  • Se le pene accessorie non sono contemplate nell'accordo di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile e può contestare la loro applicazione o la motivazione della loro durata.
  • A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216 L.F. è discrezionale entro il limite massimo: il giudice deve motivare la scelta e non può limitarsi a collegarla meccanicamente alla durata della pena principale.
  • Il giudice è obbligato a determinare la misura delle pene accessorie caso per caso, utilizzando i criteri dell'art. 133 cod. pen. (es. personalità dell'imputato, modalità del fatto, grado di colpevolezza, finalità di prevenzione e rieducazione) e deve rendere esplicita e congrua tale valutazione nella motivazione.
  • La mancanza di motivazione specifica sulla durata delle pene accessorie comporta il rischio di annullamento parziale della sentenza con rinvio per nuovo esame del punto.
  • Parti che pattuiscono un accordo di patteggiamento dovrebbero esplicitare le previsioni relative alle pene accessorie nell'accordo o, se ciò non è possibile, il giudice dovrà nelle conclusioni motivare compiutamente la misura scelta per evitare future impugnazioni.

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