Risposta n. 286 del 19/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, la norma si applica a tutti i percettori di prestazioni LPP, indipendentemente dallo status di frontaliero, poiché la rubrica dell’art. 55-quinquies d.l. n. 50/2017 non limita il contenuto della disposizione. La prestazione sarebbe quindi soggetta alla ritenuta del 5% a titolo d’imposta.
Trattamento fiscale delle prestazioni LPP svizzere erogate in Italia a un residente fiscale italiano
Il quesito
Il contribuente chiede se il capitale percepito dalla previdenza professionale svizzera LPP, una volta residente in Italia, debba essere tassato in Italia con la ritenuta del 5% prevista dall’art. 76, comma 1-bis, della legge n. 413/1991, anche se non è mai stato lavoratore frontaliero.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ritiene che, per un residente fiscale in Italia che percepisce una prestazione LPP da un ente pensionistico privato svizzero, il reddito sia imponibile esclusivamente in Italia ai sensi dell’art. 18 della Convenzione Italia-Svizzera e sia assoggettato alla ritenuta del 5% ex art. 76, comma 1-bis, legge n. 413/1991. La disposizione non è limitata ai soli frontalieri, poiché la rubrica non ha valore vincolante se non trasfusa nel testo normativo.
Trattamento fiscale delle prestazioni LPP svizzere in Italia
L’interpello riguarda il regime fiscale applicabile, in Italia, alle somme corrisposte dalla previdenza professionale svizzera LPP a un soggetto che, cessata la residenza in Svizzera, intende trasferirsi definitivamente in Italia. Il tema centrale è se tale prestazione, percepita da un ente privato e non qualificabile come pensione pubblica, debba essere tassata con la ritenuta del 5% prevista dalla normativa interna italiana.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante dichiara di essere residente in Svizzera e di percepire già la pensione in tale Stato dal 2018. Intende trasferirsi stabilmente in Italia nel 2019. Precisa di avere una posizione previdenziale esclusivamente svizzera, fondata sul sistema dei tre pilastri:
- AVS, quale primo pilastro, relativo alla previdenza statale obbligatoria;
- LPP, quale secondo pilastro, relativo alla previdenza professionale obbligatoria;
- previdenza individuale facoltativa, quale terzo pilastro, che nel caso di specie non è stata attivata.
Con riferimento al secondo pilastro, il contribuente evidenzia che, se lascia definitivamente la Svizzera e si trasferisce in uno Stato UE, può chiedere il pagamento in capitale della parte di previdenza eccedente la componente obbligatoria, secondo le regole svizzere e il regolamento della propria cassa pensione. La prestazione sarebbe erogata tramite intermediari finanziari situati in Italia.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Il contribuente chiede se, una volta residente fiscalmente in Italia, l’erogazione in capitale proveniente dal secondo pilastro svizzero LPP debba essere assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta del 5% prevista dall’art. 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Il dubbio nasce dal fatto che la norma che ha introdotto il comma 1-bis è stata inserita nell’art. 55-quinquies del d.l. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, sotto la rubrica "Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri". L’istante teme che tale richiamo ai lavoratori transfrontalieri possa limitare l’applicazione della norma ai soli frontalieri e non anche ai soggetti che, come lui, non hanno mai avuto tale status.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che la disciplina introdotta dal comma 1-bis dell’art. 76 della legge n. 413/1991 abbia portata generale e si applichi a tutti i percettori di prestazioni derivanti dal secondo pilastro svizzero, a prescindere dalla circostanza che siano stati o meno lavoratori transfrontalieri.
A suo avviso:
- la rubrica dell’art. 55-quinquies non può restringere il contenuto della disposizione;
- una lettura limitata ai soli frontalieri determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ai non frontalieri, a fronte della medesima fattispecie reddituale;
- anche le rendite AVS, richiamate dal comma 1 dell’art. 76, sono tassate senza distinguere tra frontalieri e non frontalieri.
Per tali ragioni, ritiene corretto applicare all’intermediario finanziario italiano la ritenuta del 5% sul capitale erogato dalla gestione LPP.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto il principio generale dell’art. 3, comma 1, del TUIR, secondo cui i soggetti residenti in Italia sono tassati sul reddito ovunque prodotto.
Viene poi richiamata la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943:
- l’art. 18 prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego sono imponibili soltanto in quello Stato, salvo le pensioni pubbliche di cui all’art. 19;
- l’art. 19 riguarda invece le remunerazioni e pensioni pagate da uno Stato o da enti pubblici.
Sul piano interno, l’Agenzia richiama l’art. 76, comma 1-bis, della legge n. 413/1991, come introdotto dall’art. 55-quinquies del d.l. n. 50/2017, che prevede la ritenuta del 5% da parte degli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia dalla gestione della previdenza professionale svizzera LPP, comprese le prestazioni degli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate anche su contributi tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia chiarisce preliminarmente che la verifica della effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto, non esaminabile in sede di interpello.
Nel merito, osserva che la prestazione derivante dal secondo pilastro svizzero LPP, corrisposta da un ente pensionistico di natura privatistica a un soggetto fiscalmente residente in Italia, è imponibile esclusivamente in Italia in base all’art. 18 della Convenzione Italia-Svizzera, poiché non rientra tra le pensioni pubbliche di cui all’art. 19.
Quanto al regime interno, l’Agenzia afferma che tale somma, se riscossa in Italia, non concorre alla formazione del reddito imponibile in quanto è soggetta alla ritenuta alla fonte del 5% a titolo d’imposta da parte dell’intermediario presso il quale viene accreditata.
L’elemento decisivo è che il comma 1-bis dell’art. 76 della legge n. 413/1991 si riferisce in modo generale alle somme corrisposte in Italia dalla gestione LPP, senza limitazioni soggettive ai soli lavoratori transfrontalieri. Il richiamo ai frontalieri contenuto nella rubrica dell’art. 55-quinquies del d.l. n. 50/2017 non è stato trasfuso nel testo del comma 1-bis e, quindi, non ne circoscrive l’ambito applicativo.
L’Agenzia sottolinea inoltre che la rubrica di una disposizione non ha valore vincolante quando contrasta con il contenuto della norma, richiamando il principio secondo cui la rubrica non è legge. Di conseguenza, la disposizione si applica a tutti i soggetti che percepiscono somme corrisposte in Italia dalla previdenza professionale svizzera LPP, non solo ai frontalieri.
Conclusioni operative
L’Agenzia delle Entrate condivide integralmente la soluzione prospettata dal contribuente. Pertanto, le erogazioni in capitale provenienti dal secondo pilastro svizzero LPP, corrisposte in Italia a un residente fiscale italiano tramite intermediario finanziario italiano, sono assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta del 5% prevista dall’art. 76, comma 1-bis, della legge n. 413/1991, senza distinzione tra soggetti frontalieri e non frontalieri.
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