Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8077/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento RICORSO PER L'ANNULLAMENTO , IN PARTE QUA , PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA anche con adozione di idonea misura cautelare, del silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione in merito alle molteplici e formali istanze inoltrate dall'attuale ricorrente volte a chiedere ed ottenere la convocazione da parte della competente commissione per la riedizione in via suppletiva della prova pratica ai sensi dell'art. 3 c. 5 del D.D. 23/20/2022 di cui al concorso appresso dettagliatamente indicato in narrativa del presente atto nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso, prodromico e consequenziale , ivi compresa e per quanto occorrer possa e per mero tuziorismo l'avviso di convocazione alla prova pratica di altrettanti candidati relativamente alla medesima classe di concorso “A001” del 18/08/2022 nonché ulteriormente avverso l'avviso di convocazione della commissione per l'espletamento delle prove orali di altrettanti candidati per la medesima classe di concorso del 08/02/2023. E PER LA DECLARATORIA Del diritto della ricorrente ad ottenere, avendo positivamente superato la prova scritta , la formale convocazione al fine di poter sostenere la prova pratica in via suppletiva e consequenzialmente il diritto al sostenimento, previo il superamento della detta prova pratica , della successiva e finale prova orale ai fini di vedersi adeguatamente posizionare nella correlata graduatoria finalizzata alla immissione nei ruoli della P.A. ;

Giustizia amministrativa202303963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'amministrazione sulle istanze volte a ottenere la convocazione suppletiva alla prova pratica di un concorso e gli atti di convocazione di altri candidati alle prove pratica e orale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione su molteplici istanze formali, dirette a ottenere la convocazione della competente commissione per sostenere in via suppletiva la prova pratica prevista dall'art. 3, comma 5, del D.D. 23/2022, dopo avere superato la prova scritta del concorso relativo alla classe di concorso A001. Domandava inoltre l'accertamento del diritto a sostenere la prova pratica e, previo superamento della stessa, la successiva prova orale, nonché l'annullamento degli avvisi di convocazione di altri candidati alle prove pratica e orale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione, chiedendo l'estinzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha qualificato l'istanza di estinzione, irrituale perché non debitamente notificata, come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ritenuti sussistenti i presupposti, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, considerati l'andamento complessivo della vicenda e la mancata difesa nel merito da parte dell'amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, D.D. 23/2022

    La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di convocazione suppletiva alla prova pratica del concorso; la sentenza non ne esamina il contenuto né decide sulla spettanza del diritto sostanziale.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio può essere qualificata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, anche quando sia stata formulata come istanza di estinzione, purché dal suo contenuto emerga la volontà di non proseguire la controversia.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza necessità di una decisione nel merito delle censure dedotte.
  • Una dichiarazione di estinzione non ritualmente notificata può comunque essere valutata, quanto al suo contenuto sostanziale, come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta per giusti motivi tenendo conto dell'andamento complessivo della vicenda e della mancata difesa nel merito dell'amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.