Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35678/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto dichiarazione di ricusazione nei confronti della dr.ssa Rossella Miele, Giudice per le indagini preliminari nel procedimento penale n. 390/24 R.G.N.R. La difesa ha contestato l'ordinanza della Corte di appello di Trieste, la quale aveva dichiarato inammissibile la ricusazione per presunta inosservanza delle formalità previste dall'art. 38 c.p.p. e aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese. La difesa ha sostenuto che il giudice Miele aveva nel frattempo presentato dichiarazione di astensione (17/04/2025) accolta dal Presidente del Tribunale (23/04/2025), per cui la Corte di appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'inammissibilità della ricusazione senza condannare il ricorrente alle spese (art. 39 c.p.p. richiamato dalla difesa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la dichiarazione di ricusazione era inammissibile perché proposta dalla persona offesa, categoria che secondo la giurisprudenza di legittimità non rientra tra le "parti" legittimate a proporre la ricusazione. Ha richiamato orientamenti consolidati (diverse pronunce di questa Corte) secondo cui le norme sulla ricusazione sono eccezionali e non suscettibili di interpretazione estensiva. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.; inoltre è stata disposta, in via equitativa e ritenendo tuttavia che non vi fosse colpa rilevante, l'obbligazione di versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 39 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per contestare la condanna alle spese; il giudice di legittimità non ha accolto l'argomento, ritenendo prevalente la questione di legittimazione soggettiva a proporre la ricusazione (persona offesa non è parte).

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Norme sulle formalità della dichiarazione di ricusazione; la Corte di appello aveva ritenuto un'inosservanza formale ai sensi di tale articolo, ma la Cassazione ha ritenuto la questione secondaria rispetto all'inammissibilità per carenza di legittimazione del proponente.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il ricorso dichiarato inammissibile.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per stabilire che il ricorso non era stato presentato in colpa tale da escludere una valutazione equitativa; sulla base di tale pronuncia la Corte ha comunque disposto un versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ma non ha aggravato ulteriormente la sanzione per colpa grave.

  • Giurisprudenza di legittimità (casi richiamati)

    Sez. 2, n. 23901 del 12/04/2024; Sez. 6, n. 39203 del 05/07/2005; Sez. 6, n. 48494 del 12/12/2008; Sez. 5, n. 36657 del 14/06/2007

    Costante orientamento secondo cui la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti" (tecnicamente l'imputato e le altre parti processuali), mentre la persona offesa non è legittimata a proporla; inoltre le norme sulla ricusazione sono di natura eccezionale e non si interpretano estensivamente.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione può essere proposta solo da soggetti qualificabili come "parti" nel processo (es. imputato, difensore, talune altre figure processuali), non dalla persona offesa intesa nella sua accezione non tecnica; prima di proporre una ricusazione verificare la legittimazione soggettiva del proponente.
  • Se il giudice interessato ha già presentato una dichiarazione di astensione accolta dal Presidente del Tribunale, la ricusazione perde efficacia sostanziale ma ciò non esonera automaticamente da valutare la legittimazione a proporla; l'eventuale inammissibilità per difetto di legittimazione può comportare condanna alle spese.
  • Le norme sulla ricusazione sono eccezionali e non si prestano ad interpretazioni estensive: le eccezioni procedurali devono essere applicate restrittivamente.
  • Il ricorso o la dichiarazione proposta in buona fede ma inammissibile può comunque comportare l'obbligo di pagamento delle spese processuali e, in base alle circostanze, un versamento equitativo alla cassa delle ammende; la presenza o meno di "colpa" rilevante incide sull'entità delle sanzioni accessorie.
  • Prima di impugnare decisioni su ricusazione o astensione è opportuno raccogliere e documentare attentamente eventuali atti formali (data di astensione, provvedimento del Presidente, comunicazioni alla cancelleria) e valutare la strategia processuale sulla base della legittimazione soggettiva e delle norme procedurali applicabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.