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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13985/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto condannato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di unificare sotto il vincolo della continuazione due condanne definitive: una per furto aggravato commesso in data 11/03/2023 e definita con sentenza di patteggiamento, e una per tentato furto aggravato commesso in data 27/12/2024 e definita con sentenza di condanna del Tribunale. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta ritenendo, all'esito di un esame dei singoli fatti, delle modalità esecutive e della loro genesi prossima, che le condotte non fossero espressione di un unico disegno criminoso ma di uno stile di vita. Con il ricorso per cassazione si è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81, comma 2, c.p., sostenendo l'erronea applicazione dei criteri giurisprudenziali sull'elemento soggettivo e sull'unicità del disegno criminoso, e chiedendo sostanzialmente una rivalutazione del merito dell'apprezzamento compiuto in sede esecutiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione del giudice dell'esecuzione fosse sorretta da motivazione логica, coerente e dettagliata, fondata sull'analisi concreta dei fatti e delle loro modalità, e che la doglianza difensiva mirasse in realtà a una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La censura è stata formalmente prospettata come violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La censura è stata formalmente prospettata come vizio di motivazione, ma in realtà mirava a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La Corte richiama il parametro dell'unicità del disegno criminoso ai fini dell'applicazione della continuazione tra reati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero non ricorrente nel caso concreto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del merito dell'apprezzamento svolto dal giudice dell'esecuzione sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso, quando la decisione sia sorretta da motivazione logica, coerente e adeguata.
  • Ai fini della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., il giudice può escludere l'unicità del disegno criminoso valorizzando la concreta analisi dei singoli fatti, delle modalità esecutive e della loro genesi prossima, ove emergano condotte espressive di una stabile abitudine di vita e non di una preventiva programmazione unitaria.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando, sotto tale veste, si risolva in una mera richiesta di nuova valutazione delle risultanze già apprezzate dal giudice di merito o dell'esecuzione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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