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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45009/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto del 14/06/2024 che aveva rigettato i loro appelli avverso il decreto di prevenzione patrimoniale del Tribunale di Bologna (25/09/2023). Le doglianze principali sono: (i) violazione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 6/9/2011 n.159 e motivazione apparente rispetto ai requisiti dell'art.1, lett. b) (pericolosità sociale), sostenendo che il "diritto vivente" interpretativo si sarebbe formato solo dopo la sentenza De Tommaso (2017) e quindi non sarebbe applicabile a fatti anteriori (acquisti anni 2000-2001); (ii) contestazione della correlazione temporale tra pericolosità e acquisti, e che gli immobili erano stati acquistati con risorse lecite (mutui, entrate commerciali, successioni); (iii) eccezione di ne bis in idem per precedente rigetto della misura nel 2006; (iv) censura della confisca di quote aziendali e somme sulla base di contestazioni penali non definitive; (v) deduzioni personali (es. Resca circa beni ereditati e vita separata). È stata formulata anche questione di legittimità costituzionale dell'art.34 cod. proc. pen. per presunta incompatibilità del giudice che avesse adottato un precedente sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato complessivamente i ricorsi. Ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.34 cod. proc. pen. Ha ritenuto infondato il primo motivo di CUOMO Ciro: la giurisprudenza di legittimità aveva costituito un "diritto vivente" interprete dei presupposti di pericolosità anteriore alla sentenza De Tommaso, per cui le regole interpretative sono applicabili anche ai fatti anteriori. Diversi motivi sono stati ritenuti inammissibili per il limite del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione (possibile sindacato solo per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente). La Corte ha ritenuto fondata la valutazione della Corte territoriale circa la pericolosità derivante da condotte continuative di evasione fiscale (accertata dalla Guardia di Finanza già dal 1998), applicando l'orientamento delle Sezioni Unite (Repaci) secondo cui proventi da evasione possono giustificare la confisca. Ha inoltre affermato che il principio del ne bis in idem in materia di prevenzione è operante rebus sic stantibus e non impedisce nuova valutazione ove emergano elementi nuovi o non precedentemente valutati (richiamando Galdieri). La confisca di quote e somme riferite a procedimenti non definitivi è stata ritenuta legittima in quanto il giudice di prevenzione può basarsi su fatti storicamente apprezzabili anche se privi di condanna definitiva. I ricorrenti sono stati respinti e condannati al pagamento delle statuizioni economiche previste dal provvedimento impugnato (spese processuali).

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)

    art. 1, lett. b); art. 10, comma 3

    L'art.1 lett. b) (pericolosità sociale) può essere interpretato alla luce del 'diritto vivente' formatosi nella giurisprudenza di legittimità; l'art.10 comma 3 limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alle violazioni di legge e permette la censura della motivazione solo se inesistente o meramente apparente

  • codice di procedura penale

    art. 34; art. 587; art. 606, comma 1, lett. e) (richiamato)

    Art.34 (incompatibilità del giudice) la questione di incostituzionalità sollevata è manifestamente infondata: il precedente sequestro ha natura provvisoria e non determina incompatibilità; art.587 (estensione del giudicato) non applicabile per effetto del rigetto complessivo; l'art.606 lett. e) (illogicità manifesta) non è sindacabile in Cassazione nel procedimento di prevenzione

  • disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1 (limiti di rielaborazione dei motivi)

    Limiti di rappresentazione e riquadramento dei motivi in cassazione per motivi di prevenzione; i motivi devono essere indicati entro i limiti di legge

  • giurisprudenza costituzionale ed europea

    Corte Costituzionale sent. n.24/2019; Corte EDU, Grande Camera, sent. De Tommaso c. Italia (23/02/2017)

    La Corte Costituzionale ha confermato che l'interpretazione della Corte di cassazione costituisce 'diritto vivente' e che le indicazioni della Corte EDU (De Tommaso) non producono un momento di rottura tale da impedire l'applicazione retroattiva dell'interpretazione consolidata

  • giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e altre)

    Sez. U, n. 33451/2014 (Repaci); Sez. U, n. 600/2009 (Galdieri); altre pronunce citate (Amandonico, Dezi, Bonafini, Maccione, Cavazza, Ruggeri)

    Repaci: la sproporzione tra beni e redditi non può essere giustificata invocando proventi da evasione fiscale; Galdieri: ne bis in idem in prevenzione opera rebus sic stantibus consentendo rivalutazioni se emergono nuovi elementi; altre sentenze supportano la possibilità di ritenere pericolosità anche senza condanne definitive, basandosi su elementi storici e accertamenti

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione patrimoniale la giurisprudenza di legittimità che chiarisce i presupposti applicativi può costituire "diritto vivente" applicabile anche a fatti anteriori alla pronuncia che ha richiamato tali principi
  • La pericolosità sociale ai fini della confisca può essere ravvisata anche in condotte di evasione fiscale ripetuta e significativa: i proventi di evasione possono giustificare la confisca come provento di reato
  • Il sindacato della Corte di Cassazione nel procedimento di prevenzione è limitato a profili di violazione di legge; in tema di motivazione è ammessa solo la censura per motivazione inesistente o meramente apparente, non un sindacato esteso di logicità/congruità
  • Il principio del ne bis in idem nel procedimento di prevenzione è applicabile solo rebus sic stantibus: un precedente giudicato non impedisce una nuova valutazione della pericolosità se emergono elementi nuovi o non precedentemente valutati
  • Il giudice delle misure di prevenzione può fondare la propria decisione anche su fatti e accertamenti (es. attività della Guardia di Finanza) non ancora sfociati in condanne definitive; l'assenza di sentenze di condanna non esclude la valutazione della riconducibilità dei beni a proventi illeciti
  • La questione di incompatibilità del giudice che ha adottato un precedente sequestro è generalmente considerata infondata perché il sequestro è atto provvisorio e non determina automaticamente incompatibilità per la decisione finale di prevenzione

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