Sentenza del 18/01/2017 n. 265 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - IRAP - avviso di accertamento - scelte imprenditoriali - adeguamento tecnologico - aggiornamento tecnico - legittimità della scelta - aumento di beni strumentali - consegue - autonomia dell'impresa - è tale - sindacato dell'Ufficio - non è ammesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità delle scelte imprenditoriali adottate dalla società per fronteggiare una situazione di crisi, consistenti in investimenti nell’adeguamento tecnologico e nell’aggiornamento tecnico, con conseguente incremento dei beni strumentali. L’Ufficio aveva contestato tali scelte nell’ambito dell’accertamento ai fini IVA e IRAP, presumibilmente ritenendole non giustificate o non coerenti con la situazione economica dell’impresa. La questione centrale era stabilire se l’Amministrazione finanziaria potesse sindacare l’opportunità economica delle decisioni aziendali.
La decisione
La Corte di cassazione ha affermato che le scelte imprenditoriali sono espressione dell’autonomia dell’impresa e non possono essere sindacate dall’Amministrazione finanziaria per la loro mera opportunità o convenienza economica. Anche investimenti effettuati durante una crisi aziendale, finalizzati all’adeguamento tecnologico e all’aggiornamento tecnico e comportanti un aumento dei beni strumentali, restano legittimi se non emerge un abuso del diritto o una finalità elusiva. Ne consegue che l’accertamento non può fondarsi soltanto sul giudizio dell’Ufficio circa l’irrazionalità o la non convenienza delle scelte aziendali.
Norme richiamate
Principio di autonomia dell’impresa
Le scelte imprenditoriali della società sono insindacabili, salvo il limite dell’abuso di diritto.
L’Amministrazione finanziaria non può sostituire le proprie valutazioni di convenienza economica a quelle dell’imprenditore, né contestare un investimento soltanto perché effettuato in un periodo di crisi o perché ha determinato un incremento dei beni strumentali.
Abuso del diritto
L’autonomia imprenditoriale incontra il limite delle operazioni prive di sostanza economica, finalizzate essenzialmente a ottenere indebiti vantaggi fiscali o comunque elusive. In assenza di tali elementi, la scelta aziendale non è fiscalmente sindacabile.
Disciplina IVA e IRAP
La rilevanza fiscale dei costi e degli investimenti ai fini IVA e IRAP non può essere negata sulla base di un giudizio generico di antieconomicità o di non opportunità della scelta, se l’operazione è effettiva, documentata e inerente all’attività d’impresa.
Massime di principio
- L’Amministrazione finanziaria non può valutare il merito economico delle decisioni imprenditoriali né imporre all’impresa la strategia che ritiene più conveniente.
- Gli investimenti effettuati durante una crisi aziendale non sono automaticamente antieconomici o elusivi: devono essere valutati in relazione alle finalità aziendali e alla loro effettiva realizzazione.
- Un incremento dei beni strumentali può essere coerente con una strategia di rilancio, adeguamento tecnologico o efficientamento e, da solo, non giustifica un accertamento.
- Per contestare una scelta imprenditoriale, l’Ufficio deve indicare elementi concreti di inesistenza dell’operazione, estraneità all’attività, antieconomicità qualificata o abuso del diritto; non è sufficiente una diversa valutazione di opportunità.
- Il contribuente dovrebbe conservare contratti, fatture, perizie, piani aziendali, documentazione tecnica e prove dell’utilizzo dei beni, così da dimostrare l’effettività, l’inerenza e la razionalità dell’investimento.
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