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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15032/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha negato la sospensione condizionale della pena dopo aver rideterminato la pena unica per reato continuato in mesi 4 giorni 15 di reclusione (sotto il limite biennale di cui all'art. 163 c.p.). Il ricorrente sostiene che, a seguito dell'applicazione della continuazione, le cause ostative indicate in precedenti pronunce (revoche automatiche ex art. 168 c.p. o dinieghi ex art. 164 c.p.) non operano più e che non sussiste alcun giudicato di merito che escluda la concedibilità del beneficio. Invoca violazione degli artt. 671, comma 3 c.p.p., 163, 164 e 168 c.p. e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte annulla l'ordinanza e rinvia al Tribunale di Messina per nuovo esame. La Corte afferma che, quando il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione e determina una pena unica entro i limiti dell'art. 163 c.p., deve verificare l'estensione della sospensione condizionale all'intera pena. Se tutte le pene precedenti erano state condizionalmente sospese, il beneficio non può essere revocato in sede esecutiva. Se invece solo alcune lo erano, il giudice dell'esecuzione deve valutare globalmente la condotta del reo e decidere se estendere o revocare il beneficio. L'unico ostacolo insuperabile è una esplicita pronuncia negativa del giudice di cognizione motivata sulla mancata prognosi favorevole. La revoca automatica ex art. 168, n. 1, non è in sé idonea a impedire la valutazione favorevole in sede esecutiva dopo l'unificazione per continuazione, salvo che vi sia una espressa decisione di merito che abbia escluso il beneficio per ragioni di prognosi.

Norme richiamate

  • art. 570 cod. pen.

    reati oggetto delle condanne originarie; citato per individuare i fatti riuniti nella continuazione

  • art. 570-bis cod. pen.

    reati oggetto delle condanne originarie; citato per individuare i fatti riuniti nella continuazione

  • art. 671, comma 3, cod. proc. pen.

    attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di concedere la sospensione condizionale della pena anche quando non sia stata riconosciuta in tutte le pronunzie di cognizione, previa verifica dei presupposti di legge e dei limiti sanzionatori

  • art. 163 cod. pen.

    fissa il limite massimo della pena per la concedibilità della sospensione condizionale; il giudice dell'esecuzione deve verificare che la pena unica per continuazione rientri nel limite biennale

  • art. 164 cod. pen.

    disciplina divieti e cause ostative alla concessione del beneficio; il giudice dell'esecuzione valuta se tali cause persistono dopo la ricostituzione della pena unica

  • art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.

    prevede la revoca automatica della sospensione in presenza di nuova condanna; la Corte osserva che la revoca automatica non impedisce automaticamente l'estensione del beneficio dopo la ricomposizione per continuazione salvo che vi sia una espressa, motivata esclusione basata sulla prognosi

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    principio dell'assimilazione del reato continuato a un unico reato, cui consegue l'unicità del trattamento sanzionatorio e del precedente ai fini dell'art. 168

Massime di principio

  • Se il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione e la pena unica determinata rientra nel limite di cui all'art. 163 c.p., deve valutare la concedibilità della sospensione condizionale per l'intera pena, indipendentemente dalle revoche o denegazioni precedenti basate solo sulla dosimetria
  • Se tutte le sentenze antecedenti avevano già concesso la sospensione condizionale, il beneficio non può essere revocato in sede esecutiva quando si applica la continuazione e la pena resta entro i limiti di legge
  • Se solo alcune pronunce avevano riconosciuto il beneficio, il giudice dell'esecuzione deve esaminare globalmente la condotta e la prognosi di astensione dal reato per decidere se estendere o revocare il beneficio
  • L'unico ostacolo insuperabile all'estensione della sospensione è un'espressa pronuncia di cognizione che, con valutazioni di merito sulla mancata prognosi favorevole, abbia escluso la concedibilità del beneficio; automatismi o revoche per effetto tecnico non sono necessariamente vincolanti
  • Il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale anche se i giudici di cognizione non l'hanno riconosciuta, salvo che questi ultimi non l'abbiano espressamente esclusa per motivi di prognosi

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