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Sentenza

Sentenza n. 7819/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente l’attribuzione del punteggio di 25,25/30 relativo alla prova scritta del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n° 101 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato e nei ruoli del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali nell’Area degli assistenti AVV/CONS/ASSISTENTI/A/B), tenutasi in data 18/12/2025; - dei verbali della Commissione esaminatrice, nella parte in cui sono stati approvati i quesiti della prova scritta e le relative griglie di correzione, con particolare riferimento al quesito n° 13; - ove medio tempore pubblicata, della graduatoria finale di merito del predetto concorso; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, a quelli impugnati con riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della loro conoscenza; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento da parte del Giudice adito del giusto punteggio e della rettifica dello stesso, con il conferimento di + 1,00 punto in favore della ricorrente per la risposta al quesito ritenuta corretta, secondo il seguente criterio: +0,25 in ragione dell’annullamento della penalità per risposta errata e +0,75 in ragione della risposta comunque corretta.

Giustizia amministrativa202601608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione del punteggio di 25,25/30 nella prova scritta del concorso e approvazione del quesito n. 13 e della relativa griglia di correzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, pur avendo superato la prova scritta con un punteggio superiore alla soglia minima, ha impugnato l'attribuzione del punteggio e gli atti della Commissione nella parte relativa al quesito n. 13. Il quesito chiedeva in quale caso, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990, un provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti non fosse annullabile. Tra le opzioni erano previste, in particolare, quella secondo cui ciò avviene quando, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, e quella secondo cui ciò avviene anche quando l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. L'amministrazione aveva ritenuto corretta soltanto la prima risposta, mentre la ricorrente aveva scelto la seconda. La censura deduceva la violazione dei principi di univocità, chiarezza e non ambiguità dei quesiti a risposta multipla, sostenendo che anche la seconda opzione fosse corretta in quanto riconducibile all'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, e chiedeva il riconoscimento di un punto aggiuntivo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso senza esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle amministrazioni, ritenendo infondata nel merito la censura. Ha affermato che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quiz e nella valutazione delle risposte, sindacabile soltanto in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della soluzione prescelta. Ha tuttavia ribadito che i quesiti a risposta multipla devono essere chiari, non ambigui e costruiti in modo da contemplare un'unica risposta indubitabilmente corretta. Nel caso concreto, la risposta sub a) era l'unica corretta perché riproduceva il primo periodo dell'art. 21-octies, comma 2, relativo ai provvedimenti vincolati il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La risposta sub b) non aveva portata generale: il secondo periodo della disposizione riguarda esclusivamente la mancata comunicazione di avvio del procedimento e, inoltre, tale specifica violazione non era menzionata nella risposta. La sua aderenza solo parziale alla norma impediva di considerarla corretta al pari della risposta sub a). In una prova nozionistica di diritto, introdotta dal richiamo espresso a una specifica disposizione normativa, la risposta corretta deve essere quella pienamente conforme al diritto positivo vigente, senza operazioni interpretative o manipolative. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede di decisione della domanda cautelare, verificati i presupposti processuali e l'integrità del contraddittorio e dell'istruttoria.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il primo periodo esclude l'annullabilità del provvedimento vincolato adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; il secondo periodo limita analoga conseguenza alla sola mancata comunicazione di avvio del procedimento, quando l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Il riferimento alle prove a risposta multipla è stato collegato alle esigenze di buon andamento, celerità delle correzioni e par condicio tra i concorrenti.

Massime di principio

  • Nei concorsi con prove a risposta multipla, l'amministrazione deve formulare quesiti chiari, non ambigui e idonei a individuare una sola risposta indubitabilmente corretta; non può imporre al candidato la scelta della risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
  • La discrezionalità dell'amministrazione nella scelta e nella valutazione dei quesiti concorsuali è sindacabile dal giudice amministrativo quando emerga l'assoluta incomprensibilità del quesito oppure quando sia fornita prova, anche indiziaria, dell'irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della soluzione prescelta.
  • Quando un quesito giuridico richiama espressamente una specifica disposizione normativa con formule quali "ai sensi dell'articolo" o equivalenti, in una prova di carattere nozionistico la risposta esatta deve essere pienamente congruente con il diritto positivo vigente; non è sufficiente una corrispondenza soltanto parziale o riferibile a un diverso segmento della disposizione.
  • L'eccezione prevista dall'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990, relativa alla dimostrazione in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, opera esclusivamente per la mancata comunicazione di avvio del procedimento e non costituisce una regola generale applicabile a ogni violazione procedimentale o formale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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