Cassazione Penale, Sentenza n. 313/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma dell'ordinanza che ha applicato la misura interdittiva della sospensione dal servizio per 10 mesi per il reato commesso in concorso (artt. 110 e 328 c.p.). Contendono il travisamento dei dati GPS dell'auto di servizio (sostendo discrepanze con riprese video), affermano che la condotta sarebbe al più colposa e non dolosa (art. 328 punito a titolo di dolo), censurano l'attendibilità del testimone Condello e la valutazione delle loro dichiarazioni sul senso di marcia, e criticano l'insussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) posto che sono incensurati con lunga carriera di servizio.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi come infondati, ritenendo che molte censure costituiscano mera richiesta di rivalutazione dei fatti di merito non consentita in sede di legittimità. Il Tribunale del riesame aveva motivato la gravità indiziaria con elementi concordanti (GPS, dichiarazioni degli indagati e riscontro del rinvenimento dell'auto) e aveva escluso che eventuali errori del GPS incidessero sulla ricostruzione complessiva. La Corte ha ritenuto non illogica la qualificazione della condotta come omissiva con rilevanza penale (rifiuto di atti d'ufficio) dato che gli agenti avrebbero avvistato l'auto e non effettuato il dovuto sopralluogo; ha inoltre ritenuto fondate le valutazioni sull'attendibilità del testimone Condello. Rigetto dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (la misura interdittiva rimane confermata).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per indicare la responsabilità in concorso: i fatti sono stati contestati a ciascun ricorrente in concorso tra loro.
art. 328, comma 1, cod. pen.
Rifiuto di atti d'ufficio; norma punita a titolo di dolo. La Corte ha ritenuto sussistere gravità indiziaria sulla base degli elementi che farebbero ritenere agli imputati di aver avvistato l'auto e nondimeno omesso il dovuto intervento, giustificando così la misura interdittiva.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa nelle censure; attiene a limiti e regole procedurali per le impugnazioni (richiesta di annullamento del provvedimento).
art. 309 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina del riesame delle misure cautelari; la Corte ricorda che in Cassazione sui provvedimenti cautelari non è consentita una rivalutazione libera dei fatti salvo vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Corte di cassazione non rielabora i fatti e le prove a fini probabilistici, intervenendo solo per violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Per i reati di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), è decisivo dimostrare non solo un inadempimento ma anche elementi che rendano probabile l'avvistamento consapevole dell'evento da parte del pubblico ufficiale; riscontri oggettivi (GPS, testimonianze, posizione del veicolo) possono fondare la gravità indiziaria.
- Le contestazioni tecniche (es. affidabilità dati GPS) e le critiche sulla attendibilità di testi devono evidenziare specifici vizi di diritto o incoerenze manifeste della motivazione per essere efficaci in sede di legittimità; una mera diversa lettura dei fatti non è sufficiente.
- Le esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione) possono essere ritenute sussistenti anche quando il fatto isolato presenti particolare gravità tale da giustificare una prognosi negativa, soprattutto se supportato da indizi concordanti.
- In situazioni analoghe è utile raccogliere e proporre in sede di merito prove tecniche e documentali precise (video, dati GPS, perizie sulla visibilità) già in prima istanza e nel riesame; in Cassazione la strategia deve mirare a dimostrare vizi normativi o palesi contraddizioni logiche nella motivazione.
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