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Sentenza

Sentenza n. 3189/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 6102/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice dott. Luna, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 12848/2024, pubblicata in data 24/05/2024, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dal ricorrente, così disponendo: <<[…] condanna il Ministero dell'istruzione e del merito alla attribuzione della Carta Docente, a favore di Andi ZEKA, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio>>

Giustizia amministrativa202511778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo, derivante dalla sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, di attribuire la Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'Amministrazione ad attribuire la Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha fornito chiarimenti, indicazioni o documentazione sull'avvenuta esecuzione della pronuncia né sull'esistenza di eventuali sopravvenienze ostative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l'attività imposta dalla sentenza del giudice ordinario non risultava eseguita e che dagli atti non emergevano elementi idonei a dimostrare il contrario o a giustificare l'inadempimento. In applicazione dell'art. 112, comma 2, c.p.a., ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso, il direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente per la materia, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 600 euro oltre accessori di legge per le spese processuali, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (...) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce il riferimento normativo del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato nella sentenza del giudice ordinario presupposta quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione sulle somme spettanti.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione uno specifico obbligo di conformazione nel caso deciso.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento di un giudicato, la pubblica amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o l'esistenza di sopravvenienze ostative; la costituzione meramente formale, priva di chiarimenti e documentazione, non è sufficiente.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può condannare l'amministrazione a eseguire il titolo entro un termine prefissato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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