Sentenza n. 1145/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento del silenzio sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza diretta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, chiedendo per tale ragione la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. La decisione è stata adottata con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'amministrazione; il Ministero è stato inoltre posto a carico della restituzione al ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al visto d'ingresso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata durante il giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione da parte dell'amministrazione dell'appuntamento necessario per la presentazione dell'istanza e l'attivazione del relativo procedimento integrano il soddisfacimento della pretesa azionata quando tale attività costituisce l'oggetto della domanda giudiziale.
- Quando, nel corso di un giudizio proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il comportamento operoso dell'amministrazione intervenuto nel corso del giudizio può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato.
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