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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5878/2022 del 21/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata con sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; il Procuratore Generale ha dedotto che, essendo accertati i reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b e 187 c.d.s., la durata della sospensione doveva risultare dalla somma delle durate previste per ciascuna norma e, trattandosi di veicolo appartenente a terzi, la sanzione prevista dall'art. 187 doveva raddoppiare, determinando un periodo minimo complessivo di anni 2 e mesi 6 (6 mesi per l'art. 186 + 2 anni raddoppiati per l'art. 187).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che, nella ipotesi di pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice deve sommare i periodi di sospensione previsti per ciascun illecito. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 8 della L. 689/1981 e dei limiti penalistici dell'art. 81 c.p. alle sanzioni amministrative accessorie in una sentenza penale. Perciò ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla durata della sanzione amministrativa e l'ha rideterminata nella misura del minimo legale complessivo di anni 2 e mesi 6, confermando il differimento dell'esecuzione della sanzione all'esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno; nella pluralità di violazioni la relativa durata deve essere sommata con le altre sospensioni previste

  • art. 187 cod. strada

    prevede la sospensione della patente da uno a due anni; se il veicolo appartiene a terzi è previsto il raddoppio (da due a quattro anni); la durata va cumulata con quella di altre norme quando concorrono violazioni distinte

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    consente il sindacato in Cassazione dell'applicazione o dell'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie anche in sentenze di applicazione della pena; la Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite che ha ammesso tale ricorso

  • art. 8 legge 24 novembre 1981, n. 689

    norma riferita alle sanzioni amministrative proprie, ritenuta non applicabile alle sanzioni amministrative accessorie disposte in una sentenza penale

  • art. 81 cod. pen.

    principio penalistico volto a limitare l'irrogazione di pene concorrenti; la Corte ha escluso la sua applicabilità per ridurre la durata delle sanzioni amministrative accessorie conseguenti a più violazioni del codice della strada

  • Sez. U, sent. n. 21369 del 26/09/2019

    le Sezioni Unite hanno ammesso il ricorso per cassazione avverso l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie in sentenze di applicazione della pena, chiarendo limiti e ammissibilità

  • Sez. 4, sent. n. 6912 del 12/02/2021 (Castelli Pietro)

    giurisprudenza di legittimità che conferma l'obbligo di sommare le durate delle sospensioni previste per più illeciti del codice della strada e l'inapplicabilità dell'art. 8 L. 689/1981 alle sanzioni accessorie penali

  • art. 620, lett. 1 cod. proc. pen.

    consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando può nel caso concreto adottare direttamente il provvedimento necessario; qui utilizzato per rideterminare la durata della sanzione accessoria nel minimo legale complessivo

Massime di principio

  • Quando in una stessa sentenza si accertano più violazioni del codice della strada che comportano la sospensione della patente, il giudice deve sommare le durate previste per ciascuna norma per determinare la durata complessiva della sospensione.
  • Le sanzioni amministrative accessorie disposte in una sentenza penale non sono disciplinate dall'art. 8 della L. 689/1981 (che riguarda le sanzioni amministrative proprie) e non sono riducibili attraverso strumenti tipicamente penalistici come l'art. 81 c.p.
  • È ammissibile il ricorso per Cassazione avverso l'applicazione o l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie nelle sentenze di applicazione della pena, alla stregua dell'art. 448 co. 2-bis c.p.p. e della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • Se la legge prevede un raddoppio (es. per veicolo appartenente a terzi), va considerato nel computo complessivo della sospensione; il minimo complessivo va calcolato sommando i minimi di ciascuna norma applicabile.
  • La Corte di Cassazione, quando possibile, può annullare parzialmente la sentenza e rideterminare direttamente la sanzione accessoria senza rinvio (art. 620 c.p.p.), evitando un nuovo giudizio di merito su quella specifica questione.
  • Il differimento dell'esecuzione della sanzione accessoria (es. fino al termine del lavoro di pubblica utilità) riguarda l'esecuzione ma non la determinazione della durata sostanziale della sanzione stessa.

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