Ordinanza n. 693/2026 - Milano, Sezione 2
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della diffida P.G. n. -OMISSIS- del 21 gennaio 2026 e ordine a non eseguire i lavori afferenti alla SCIA ex art. 23 D.P.R. n. 380 del 2001 condizionata, in atti -OMISSIS- del 3.7.2025, -OMISSIS-, per l’intervento di -OMISSIS-; - di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso o consequenziale; per la condanna - a concludere favorevolmente per la Società il procedimento finalizzato alla dichiarazione di inefficacia della SCIA ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 della L. n. 241 del 1990 avviato con il provvedimento P.G. n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2026, notificato il 21 gennaio 2026; - ove occorra, a provvedere ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001, assumendo la comunicazione che consenta alla Società di dare avvio ai lavori afferenti alla SCIA, in atti -OMISSIS- del 3.7.2025, -OMISSIS-, per l’intervento di -OMISSIS-; nonché, per la condanna - al risarcimento di tutti i danni, subiti e subiendi, che ci si riserva di quantificare in corso di causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 25\5\2026: per l’annullamento, previa sospensione cautelare - del provvedimento -OMISSIS- del 8 aprile 2026 con il quale è stato confermato il provvedimento di diffida e ordine motivato a non eseguire i lavori, in atti Prot.-OMISSIS-, relativo alla SCIA ex art. 23 D.P.R. n. 380 del 2001 condizionata, in atti -OMISSIS- del 3 luglio 2025, -OMISSIS-, per l’intervento di -OMISSIS-; - di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso o consequenziale; per la condanna - ove occorra, a provvedere ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001, assumendo la comunicazione che consenta alla Società di dare avvio ai lavori afferenti alla SCIA, in atti -OMISSIS- del 3.7.2025, -OMISSIS-, per l’intervento di -OMISSIS-; nonché, per la condanna - al risarcimento di tutti i danni, subiti e subiendi, che ci si riserva di quantificare in corso di causa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida e ordine motivato a non eseguire i lavori relativi a una SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 d.P.R. 380/2001, successivamente confermati dopo l’esame delle osservazioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la diffida comunale del 21 gennaio 2026, con cui era stato ordinato di non eseguire i lavori relativi a una SCIA condizionata, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione a concludere favorevolmente il procedimento e a consentire l’avvio dei lavori, nonché il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento dell’8 aprile 2026, con cui il Comune, esaminate le osservazioni della società, ha superato i rilievi inizialmente formulati ai punti 1, 2, 4, 5 e 6, ma ha confermato la diffida per il mancato superamento del punto 3. La contestazione riguardava la mancata dimostrazione della liceità di due superfici computate come superficie lorda nella Tavola n. 06 dello stato di fatto: una superficie al piano primo interrato e una superficie al piano terzo. La società sosteneva, in particolare, la vincolatività della convenzione planivolumetrica del 23 maggio 2012 e dell’Allegato H quanto alla superficie esistente. Il Comune aveva invece richiesto la dimostrazione, mediante atti probatori, della superficie al piano primo interrato residenziale antecedente al condono richiamato nella diffida. In sede cautelare la società ha dedotto l’illegittimità della conferma dell’ordine e prospettato il pregiudizio economico derivante dalla scansione temporale delle convenzioni urbanistiche e dalla possibile compromissione dell’operazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 9-bis d.P.R. 380/2001, lo stato legittimo dell’immobile debba essere ricostruito sulla base del titolo che ne ha previsto o legittimato la costruzione e degli eventuali titoli successivi, sicché la legittimità delle superfici rilevanti ai fini edificatori deve risultare dai titoli abilitativi e dagli atti probatori richiamati dalla norma. Ha affermato che superfici originariamente prive di capacità insediativa o destinate a locali non idonei alla permanenza continuativa delle persone non possono essere computate ai fini del carico urbanistico e della superficie lorda, se manca un effettivo titolo edilizio che ne abbia autorizzato la trasformazione. Ha inoltre ritenuto che un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, soprattutto se comporta aggravio del carico urbanistico o passaggio a diversa categoria funzionale, richieda il titolo edilizio e non possa essere provato dalla mera allegazione della parte o da omissioni grafiche in atti successivi. Le censure fondate sulla convenzione planivolumetrica e sull’Allegato H non sono state ritenute, allo stato, idonee a superare il rilievo della mancata prova della liceità urbanistico-edilizia delle superfici contestate. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio economico collegato ai tempi delle convenzioni urbanistiche non è risultato prevalente, nella comparazione cautelare, rispetto all’interesse pubblico alla verifica della legittimità del titolo edilizio, della superficie legittimamente esistente e della conformità urbanistico-edilizia dell’intervento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23 d.P.R. 380/2001
La SCIA alternativa al permesso di costruire costituisce il titolo edilizio nell’ambito del quale il Comune ha esercitato i poteri di controllo e ha adottato la diffida e l’ordine di non eseguire i lavori.
art. 23-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001
La società ne ha invocato l’applicazione per ottenere la comunicazione che consentisse l’avvio dei lavori; la questione non è stata accolta nella fase cautelare.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
Lo stato legittimo dell’immobile è individuato nel titolo che ne ha previsto la costruzione o ne ha legittimato la stessa, integrato dagli eventuali titoli successivi; la legittimità delle superfici computate deve quindi essere comprovata mediante titoli abilitativi e atti probatori idonei.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
Sono richiamati con riferimento al procedimento amministrativo avviato dalla società per la dichiarazione di inefficacia della SCIA; il testo non espone una specifica interpretazione di tali disposizioni.
Massime di principio
- La ricostruzione dello stato legittimo di un immobile richiede il riscontro nei titoli edilizi che ne hanno previsto o legittimato la costruzione e negli eventuali titoli successivi, secondo quanto previsto dall’art. 9-bis d.P.R. 380/2001.
- Superfici originariamente prive di capacità insediativa o destinate a locali non idonei alla permanenza continuativa delle persone non possono essere computate ai fini del carico urbanistico e della superficie lorda, se non risulta un titolo edilizio che ne abbia legittimato la trasformazione.
- Il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, in particolare quando comporti aggravio del carico urbanistico o passaggio a una diversa categoria funzionale, richiede un idoneo titolo edilizio e non può essere dimostrato dalla mera allegazione del privato o da omissioni grafiche contenute in atti successivi.
- Nella fase cautelare, il pregiudizio economico derivante dal differimento dei lavori e dalla scansione temporale delle convenzioni urbanistiche può cedere, nel bilanciamento degli interessi, all’interesse pubblico alla verifica della legittimità delle superfici computate e della conformità urbanistico-edilizia dell’intervento.
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