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Sentenza

Sentenza del 17/07/2019 n. 19173 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

F.F. aveva ricevuto nel 2006, a seguito della liquidazione del Fondo Pensioni, una prestazione una tantum in capitale sostitutiva della pensione complementare. L'importo era stato assoggettato a ritenuta IRPEF con aliquota del 34,15%. Il contribuente chiedeva il rimborso di 24.030,55 euro, sostenendo che dall'imponibile dovessero essere detratti i contributi da lui versati, nel limite del 4%, e che la prestazione dovesse essere tassata soltanto sull'87,5% dell'importo lordo. La Commissione tributaria regionale aveva accolto integralmente la domanda. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione deducendo vizi di motivazione, omesso esame della documentazione, violazione dell'onere della prova, errata applicazione della disciplina dell'87,5% e ultrapetizione sull'aliquota.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi dell'Agenzia, ritenendo adeguata la motivazione della Commissione regionale, non decisiva la nota del Fondo e corretta la valutazione della prova relativa ai contributi versati dal dipendente. Ha invece accolto il quarto motivo: per una prestazione erogata in capitale nel 2006 non era applicabile la disciplina che limitava l'imponibile all'87,5%, prevista per le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica. La prestazione una tantum doveva essere assoggettata a tassazione sull'intero importo, ferma restando la detrazione dei contributi effettivamente versati nei limiti riconosciuti. Il quinto motivo, relativo all'aliquota, è stato dichiarato inammissibile. La sentenza regionale è stata cassata limitatamente all'applicazione dell'87,5% e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2

    Disciplina la tassazione separata delle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro e prestazioni assimilate; nel caso concreto rileva anche la deducibilità dei contributi versati dal lavoratore nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7-bis, nel testo modificato dalla legge n. 335 del 1995, art. 11, comma 8

    le prestazioni periodiche indicate all'art. 47, comma 1, lett. h-bis) costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto

    La riduzione dell'imponibile all'87,5% riguardava le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica e non poteva essere applicata alla prestazione una tantum in capitale erogata nel 2006.

  • D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f), e art. 19

    A decorrere dal 1° gennaio 2001 ha eliminato, per le prestazioni pensionistiche complementari periodiche, il precedente meccanismo automatico dell'imponibile ridotto all'87,5%, prevedendo il calcolo al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ove determinabili.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 52, comma 1, lett. d)

    per le prestazioni pensionistiche di cui al t.u.i.r., art. 47, comma 1, lett. h-bis) erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48

    Conferma che il trattamento fiscale speciale riguarda le prestazioni erogate periodicamente; la prestazione in capitale segue invece il regime fiscale della pensione integrativa sostituita ed è imponibile per l'intero importo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2

    La prestazione in capitale corrisposta a saldo e stralcio del trattamento pensionistico integrativo assume la stessa categoria reddituale della pensione cui si riferisce e, pertanto, il relativo regime fiscale.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere della prova grava sulla parte che intende far valere un diritto. La Corte ha precisato che la violazione della norma sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella corretta, non quando si contesta semplicemente la valutazione delle prove.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    La motivazione della sentenza non è apparente quando, anche mediante il richiamo agli elementi istruttori, consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Vieta al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda. Nel caso concreto la censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile perché mirava sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione di merito sull'aliquota.

Massime di principio

  • La disciplina fiscale applicabile a una prestazione previdenziale complementare dipende dalla forma di erogazione: la riduzione dell'imponibile all'87,5% riguarda le prestazioni periodiche previste dalla legge vigente, non necessariamente le somme liquidate una tantum in capitale.
  • Quando una prestazione in capitale sostituisce una pensione integrativa, essa tende a seguire il regime fiscale della pensione cui il beneficiario ha rinunciato, ma la base imponibile deve essere determinata secondo la normativa vigente alla data dell'erogazione.
  • I contributi effettivamente versati dal lavoratore e comprovati da documentazione idonea possono essere sottratti dall'imponibile nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile; una dichiarazione successiva del Fondo che esprima soltanto una valutazione contabile o fiscale non è necessariamente prova decisiva del mancato versamento.
  • In Cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove: occorre dimostrare che il giudice abbia omesso l'esame di un fatto storico decisivo o abbia applicato erroneamente le regole sull'onere della prova.
  • Per ottenere un rimborso fiscale è opportuno documentare sia i contributi versati sia il metodo di calcolo della ritenuta e indicare tempestivamente, già nel ricorso introduttivo, tutte le contestazioni relative alla base imponibile e all'aliquota.

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