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Sentenza

Sentenza n. 503/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell'ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 20 dicembre 2013, prot. 6299-B5 (CIG 44111145003), nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura (prot. 6228/B4 del 18.10.2014; prot. 7877/D/6 del 22.12.2014; prot. 1382/D/6 del 24.02.2015; prot. 6331/D6 del 13.10.2015; prot. 2496/D6 del 18.05.2016; prot. 5064/D6 del 28.09.2016; prot. 6507/D6 del 16.11.2016; prot. 3127/D6 del 05.05.2017; prot. 7675/D6 del 29.09.2017; prot. 5488/D6-02 del 11.06.2018; prot. 0002411 del 19.03.2019; prot. 0009575 del 21.11.2019), emessi dall'Istituto Comprensivo Vittorio Alfieri di Taranto nell'ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione» e, ove occorrer possa, per l'annullamento della nota prot. 0009407 del 17 ottobre 2023, comunicata in pari data, con la quale l'Istituto Comprensivo Vittorio Alfieri di Taranto ha opposto diniego all'istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell'importo complessivo di € 8.731,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.

Giustizia amministrativa202301198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di revisione prezzi relativa a un appalto di servizi di pulizia e servizi connessi, oltre al mancato pagamento dei compensi revisionali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi maturata dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020 nell’ambito di un contratto di servizi stipulato mediante adesione a una convenzione Consip, nonché, ove occorrente, l’annullamento del diniego opposto dall’istituto scolastico. Ha inoltre domandato il pagamento di 8.731 euro oltre IVA e degli interessi moratori. La ricorrente ha dedotto il diritto alla revisione sulla base dell’art. 115 d.lgs. 163/2006, della clausola contenuta nella convenzione Consip e delle previsioni del capitolato tecnico, che stabilivano l’aggiornamento annuale del canone, dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo principale, nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI. Ha contestato il diniego amministrativo, fondato sull’assunto che la revisione potesse essere riconosciuta soltanto se richiesta in corso di rapporto e dalla data dell’istanza. Ha altresì chiesto la corresponsione degli interessi moratori dalla scadenza dei compensi revisionali. In via preliminare, il Tribunale ha esaminato la questione di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative alla clausola di revisione dei prezzi e alla relativa applicazione.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., rilevando che essa comprende sia l’an sia il quantum della revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi a esecuzione continuativa o periodica, senza che assuma rilievo la natura di diritto soggettivo della posizione azionata. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l’art. 115 d.lgs. 163/2006 costituisse norma imperativa, integrativa della disciplina contrattuale, e che la convenzione Consip e il capitolato prevedessero un meccanismo vincolante di aggiornamento annuale dei prezzi dopo i primi dodici mesi. Ha quindi accertato il diritto dell’impresa alla revisione dei prezzi per il periodo settembre 2018-29 febbraio 2020, disattendendo il diniego fondato sulla necessità di una richiesta preventiva in corso di rapporto e sulla decorrenza dalla sola istanza. È stata invece limitata la decorrenza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002: essi spettano dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, non dalla precedente scadenza dei compensi, poiché prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della relativa scadenza legale o convenzionale non era configurabile il ritardo nel pagamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza parziale e della recente definizione della questione di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 244 d.lgs. 163/2006

    Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.

    La disposizione rinvia al codice del processo amministrativo per l’individuazione delle controversie in materia di contratti pubblici attribuite alla giurisdizione esclusiva amministrativa.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163.

    La giurisdizione esclusiva comprende tutte le controversie sulla revisione prezzi nei contratti di servizi o forniture a esecuzione continuativa o periodica, sia quanto all’an sia quanto al quantum.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

    La norma imponeva l’inserimento della clausola di revisione periodica e aveva natura imperativa, con integrazione automatica della disciplina contrattuale difforme.

  • art. 10, comma 5, Convenzione Consip

    I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (...) o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

    La clausola recepisce il meccanismo legale di revisione e individua il parametro ISTAT applicabile in mancanza dei dati previsti dalla legge.

  • art. 9.4 Capitolato tecnico

    La validità di tali prezzi al netto del ribasso è, per le attività a canone, annuale (...) Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo principale di fornitura.

    La previsione stabilisce l’aggiornamento annuale del canone nella misura del 100% della variazione ISTAT dell’anno precedente, a partire dal secondo anno di attività.

  • artt. 1339 e 1419 c.c.

    Le clausole contrattuali difformi dalla disciplina imperativa sulla revisione prezzi sono sostituite o integrate automaticamente dalla norma imperativa, senza travolgere l’intero contratto.

  • d.lgs. 231/2002

    Gli interessi moratori per transazioni commerciali decorrono, nel caso esaminato, dalla pubblicazione della sentenza che accerta il compenso revisionale e non dalla precedente scadenza dei corrispettivi.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla revisione dei prezzi prevista dall’art. 115 d.lgs. 163/2006 per contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuativa o periodica sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia sull’an sia sul quantum della pretesa, indipendentemente dalla qualificazione della posizione azionata come diritto soggettivo o interesse legittimo.
  • L’art. 115 d.lgs. 163/2006 ha natura imperativa e integra automaticamente il contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.; le pattuizioni incompatibili con il diritto alla revisione periodica dei prezzi sono inefficaci o nulle nella parte difforme, senza necessità di travolgere l’intero contratto.
  • Quando la lex specialis e il contratto prevedono l’aggiornamento annuale dei corrispettivi dopo i primi dodici mesi, l’affidatario ha diritto alla revisione a partire dal secondo anno di esecuzione, senza che il riconoscimento possa essere subordinato a un termine di decadenza o alla presentazione dell’istanza esclusivamente durante il rapporto, salvo diversa disciplina legittima e compatibile con la norma imperativa.
  • La revisione prezzi nei contratti di durata mira a governare le sopravvenienze economiche, salvaguardando sia la qualità della prestazione resa all’amministrazione sia l’equilibrio finanziario del contratto, e non costituisce un automatico adeguamento integrale a qualsiasi aumento dei costi al di fuori dei parametri stabiliti dalla legge e dalla lex specialis.
  • Gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sui compensi revisionali non decorrono prima della determinazione sulla spettanza del compenso e della relativa scadenza legale o convenzionale; in assenza di tali presupposti, il ritardo nel pagamento può essere riconosciuto dalla pronuncia giudiziale che accerta il credito.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamento

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