Sentenza del 15/03/2016 n. 2515 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Fallimento e altre procedure concorsuali - Concordato fallimentare - Atto di omologa - Trasferimento immediato dell'attivo patrimoniale - Sussiste - Cessione dell'attivo patrimoniale e accollo del fabbisogno concordatario - Unicità e inscindibilità delle due operazioni - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che la cessione dell'attivo patrimoniale e l'accollo del fabbisogno concordatario costituiscono operazioni uniche e inscindibili. Pertanto, non è possibile attribuire a ciascuna fattispecie una distinta capacità contributiva né assoggettarle autonomamente a imposizione. Il principio è fondato sull'art. 21, comma 2, del d.P.R. 131/1986.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento tributario dell'atto di omologa di un concordato fallimentare, nel quale sono previste sia la cessione dell'attivo patrimoniale sia l'assunzione, mediante accollo, del fabbisogno necessario all'esecuzione del concordato. La questione centrale è se tali operazioni debbano essere considerate distintamente, con autonoma rilevanza impositiva, oppure come componenti di un'unica operazione. La sentenza afferma che l'omologa costituisce condizione necessaria e sufficiente per il trasferimento immediato dell'attivo, anche se l'esecuzione materiale avviene successivamente.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Quando più disposizioni negoziali derivano necessariamente le une dalle altre, devono essere considerate unitariamente ai fini dell'imposta di registro. Nel caso esaminato, la cessione dell'attivo e l'accollo del fabbisogno concordatario sono funzionalmente e giuridicamente inscindibili e non esprimono autonome capacità contributive.
Massime di principio
- Nell'ambito del concordato fallimentare, l'omologa può essere sufficiente a produrre il trasferimento giuridico dell'attivo patrimoniale, anche se le attività materiali di esecuzione avvengono in un momento successivo.
- Quando più atti o clausole sono necessariamente collegati e realizzano un'unica operazione economica e giuridica, ai fini dell'imposta di registro possono dover essere valutati unitariamente.
- Non è corretto applicare una tassazione autonoma a operazioni formalmente distinte quando esse sono inscindibili e nessuna delle due possiede, isolatamente considerata, una propria capacità contributiva.
- Per valutare il trattamento fiscale di un atto complesso occorre verificare la funzione concreta delle singole pattuizioni, il loro rapporto di necessaria dipendenza e gli effetti prodotti dall'omologa.
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