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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25258/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda una società operante nel commercio di materiale ferroso e due imputati, uno dei quali era amministratore di diritto della società nel periodo rilevante. La Corte di appello aveva assolto uno degli imputati da alcuni capi e rideterminato la pena per i restanti, mentre per l’altro aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi e rideterminato la pena per gli altri. Entrambi hanno ricorso per cassazione. L’imputato poi annullato in parte contestava la motivazione di appello quanto alla sua consapevolezza del sistema fraudolento, sostenendo che la Corte avesse fondato la responsabilità su argomenti illogici e apparenti: rapporto personale con il coimputato, mera possibilità di percepire l’illecito, travisamento della testimonianza di una dipendente di altra società, omessa considerazione di prove difensive, assenza di dolo e al più colpa, oltre al diniego delle attenuanti generiche, alla giustificazione degli aumenti per continuazione e alla confisca per asserita mancanza di profitto in suo favore. L’altro imputato censurava invece la ricostruzione dei fatti e della prova, sostenendo che le operazioni commerciali fossero reali nella sostanza, che il materiale ferroso fosse effettivamente venduto dalla società e quindi acquistato da fornitori diversi da quelli indicati nelle fatture, che al più potesse parlarsi di operazioni soggettivamente inesistenti non integranti il reato contestato, che la Corte avesse impropriamente usato criteri civilistici di inerenza/indeducibilità per affermare l’inesistenza delle operazioni, nonché il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile il ricorso dell’imputato che contestava la provenienza del materiale e la natura delle operazioni, osservando che la Corte territoriale aveva accertato l’esistenza di vere e proprie 'cartiere' prive di struttura e riferibili al coimputato, e che le censure chiedevano solo una rivalutazione del merito. Ha invece accolto il ricorso dell’altro imputato, rilevando che la motivazione sul dolo specifico del reato tributario era carente: la consapevolezza del sistema fraudolento era stata tratta quasi esclusivamente dalla deposizione di una testimone riferita a una società diversa da quelle indicate nei capi di imputazione, senza un adeguato collegamento con le fatture oggetto di contestazione e senza confronto effettivo con i motivi di appello che indicavano prove di segno opposto. Per questo la sentenza è stata annullata con rinvio nei confronti di tale imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato che contestava la ricostruzione delle operazioni fatturate e il trattamento sanzionatorio, condannandolo inoltre al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha invece accolto il ricorso dell’altro imputato, annullando con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sua posizione, perché la motivazione sulla prova del dolo specifico e del concorso nel delitto tributario è stata ritenuta carente e non adeguatamente ancorata agli elementi istruttori rilevanti. Per il coimputato la Corte territoriale aveva confermato la responsabilità per i capi residui ex art. 2 d.lgs. 74/2000, mentre per l’altro la Cassazione ha ritenuto necessaria una nuova valutazione del giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Integra il delitto l’utilizzo in dichiarazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti; il dolo specifico deve risultare adeguatamente motivato e non può essere desunto in modo apodittico da un generico rapporto con il dominus del sistema.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato solo dalle difese per sostenere che non era stata contestata l’emissione di fatture; non è posto a base della decisione.

  • art. 9 TUIR

    Richiamato nel motivo di ricorso del coimputato insieme ad altre norme, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato per contestare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che le censure non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’insufficienza probatoria; la Corte lo considera nel contesto della contestazione della motivazione, ma non ne fa applicazione autonoma.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la prova dell’elemento soggettivo richiede una motivazione effettiva e specifica: non è sufficiente affermare in modo generico che l’imputato fosse vicino al soggetto ideatore della frode o che non potesse non sapere.
  • La responsabilità per il reato tributario non può essere fondata su un richiamo solo apparente alla testimonianza di un soggetto che parla di rapporti con una società diversa da quella cui si riferiscono le fatture contestate, se manca il collegamento puntuale con i capi di imputazione.
  • Le censure che mirano a ottenere una rilettura delle deposizioni e delle prove documentali sono inammissibili in cassazione quando non denunciano un effettivo travisamento della prova, ma si limitano a proporre una diversa ricostruzione del fatto.
  • Quando la sentenza di merito qualifica le società emittenti le fatture come mere 'cartiere', la contestazione dell’esistenza di operazioni solo soggettivamente inesistenti può essere respinta se non è sorretta da alcun elemento concreto su fornitori, tempi, quantitativi e corrispettivi.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è logicamente motivato quando il giudice valorizza la complessità, sistematicità e durata pluriennale del meccanismo fraudolento e l’opacità dei rapporti commerciali.
  • In sede di legittimità, la confisca può essere contestata solo con specifiche censure sulla base probatoria e sulla riferibilità del profitto; tuttavia, nel caso esaminato, tale profilo non ha condotto all’accoglimento del ricorso.
  • La distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti è decisiva: la sussistenza del reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000 viene confermata quando la fatturazione riguarda operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, e non basta prospettare una mera sostituzione del fornitore non dimostrata.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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