Ordinanza n. 3237/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria che aveva respinto la domanda cautelare contro la valutazione dell’elaborato dell’esame di abilitazione forense
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Calabria che aveva negato la sospensione degli effetti della valutazione del proprio elaborato, lamentando, per quanto emerge dall’ordinanza, l’erroneità della correzione, chiedendo una correzione giudiziale dell’elaborato, contestando l’attribuzione del solo voto numerico e comparando il proprio elaborato con quelli di altri candidati. Ha inoltre depositato un parere pro veritate favorevole alla propria tesi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per carenza, a un primo sommario esame, di apprezzabili elementi di fondatezza. Ha escluso che il giudice possa procedere alla correzione dell’elaborato, anche perché la candidata aveva riportato una grave insufficienza. Ha ritenuto legittima, secondo il costante orientamento richiamato, l’esternazione del giudizio della commissione mediante il solo voto numerico. Ha inoltre escluso la rilevanza della comparazione con gli elaborati di altri candidati, poiché ciascun compito è valutato individualmente e discrezionalmente secondo i criteri trasmessi dalla Commissione centrale. Il parere pro veritate è stato ritenuto irrilevante, spettando esclusivamente alla commissione, professionalmente qualificata e terza, la valutazione degli elaborati; il giudizio privato non può ritenersi più attendibile, anche perché l’esperto è stato scelto e incaricato dalla stessa appellante. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 1.500, oltre oneri e accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare non può essere disposta una correzione giudiziale dell’elaborato di un esame di abilitazione, poiché la valutazione compete alla commissione esaminatrice e il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi al giudizio tecnico-discrezionale dell’organo valutatore.
- Il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice è, secondo l’orientamento richiamato dal Consiglio di Stato, sufficiente a esternare le ragioni del giudizio sull’elaborato dell’esame di abilitazione forense.
- La valutazione degli elaborati d’esame non deve fondarsi sulla comparazione tra i compiti dei candidati, ma sulla valutazione individuale di ciascun elaborato secondo i criteri previamente trasmessi dalla commissione centrale.
- Un parere pro veritate redatto da un esperto incaricato dal candidato non è idoneo, di per sé, a sovrapporsi o a rendere inattendibile la valutazione della commissione esaminatrice, cui spetta in via esclusiva il giudizio sugli elaborati.
Come è indicizzato
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