Cassazione Penale, Sentenza n. 38203/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i capi 8), 9), 10), 18) e 19) (concorso in detenzione e porto di armi, ricettazione, tentativo di estorsione aggravato e danneggiamento aggravato). Deduceva: 1) tardiva decisione del Tribunale in relazione alla trasmissione di atti ritenuti favorevoli (violazione art. 309 co.5, 9, 10 c.p.p.), sostenendo che gli atti erano già disponibili al momento della richiesta di riesame e che quindi il termine decorreva dalla presentazione della richiesta; 2) carenza di motivazione autonoma del GIP e del Tribunale, con mera reiterazione della richiesta del P.M. e motivazione generica circa i gravi indizi e le esigenze cautelari (violazione art. 292 co.1 lett. c c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la deduzione inammissibile perché non tempestivamente sollevata davanti al tribunale del riesame, richiamando orientamento consolidato secondo cui solo il tribunale del riesame può valutare il valore di atti trasmessi tardivamente e se costituiscano elementi sopravvenuti favorevoli. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il Tribunale ha fornito motivazione esaustiva e articolata richiamando immagini video, trascrizioni di intercettazioni che dimostravano detenzione e porto di armi, ha valutato le contestazioni difensive e spiegato perché la ricostruzione alternativa non fosse attendibile; ha inoltre adeguatamente collegato le esigenze cautelari alla gravità dei fatti e alla disponibilità di armi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a titolo di ammenda, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e gli adempimenti sono stati rimessi alla cancelleria (art. 94 disp. att. cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte la invoca per dichiarare inammissibile la deduzione procedurale non tempestivamente proposta in sede di riesame
art. 309 co. 5, co. 9 e co. 10 cod. proc. pen.
Regole sulla trasmissione degli atti e sui termini per la decisione nei procedimenti cautelari; la Corte afferma che l'eccezione di tardiva trasmissione di atti favorevoli deve essere sollevata tempestivamente davanti al tribunale del riesame, che è chiamato a valutarne il rilievo
art. 292 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.
Dispositivo relativo ai requisiti della motivazione nelle ordinanze di applicazione di misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia assolto correttamente l'onere motivazionale previsto
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per spese e sanzioni quando il ricorso è manifestamente infondato o emergono profili di colpa; la Corte ha applicato una sanzione di euro 3.000 a titolo di ammenda
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale circa gli adempimenti di cancelleria cui la sentenza rinvia per l'esecuzione di quanto disposto
Massime di principio
- Le questioni procedurali relative alla tardiva trasmissione di atti favorevoli devono essere sollevate tempestivamente davanti al tribunale del riesame; se non lo sono, la Cassazione le dichiara inammissibili perché il riesame è il giudice competente a valutare il valore contenutistico dell'atto sopravvenuto
- La Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: censure generiche sulla motivazione del giudice del riesame sono generalmente inidonee se il giudice ha fornito elementi concreti e collegamenti tra prove e gravità indiziaria
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare occorre contestare in modo specifico e puntuale sia l'esistenza dei gravi indizi sia il nesso tra questi e le esigenze cautelari; argomentazioni generiche raramente producono esito favorevole
- Gli elementi probatori concreti (es. video, intercettazioni, trascrizioni) quando adeguatamente richiamati e motivati dal giudice sono ritenuti idonei a sostenere la gravità indiziaria e le esigenze cautelari
- Chi intende far valere documenti o certificazioni ritenuti favorevoli ha interesse a farli entrare nel processo del riesame e a sollevare immediatamente la questione sul termine di decisione per evitare la esclusione per inammissibilità in cassazione
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