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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16530/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa agricola)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'azienda agricola per il pagamento di euro 110.520,28, oltre accessori, a titolo di contributi comunitari PAC maturati fino al 2008 e non corrisposti dall'organismo pagatore. Agea ha proposto opposizione deducendo di poter estinguere il credito azionato in via monitoria mediante compensazione atecnica con un proprio controcredito per prelievo supplementare sulle quote latte, relativo alle annualità 2005 e 2006, asseritamente dovuto dall'azienda per superamento della quota di produzione. I giudici di merito hanno rigettato l'opposizione, ritenendo che il controcredito non fosse certo e liquido perché ancora contestato davanti al giudice amministrativo, e che l'impignorabilità dei contributi PAC impedisse la compensazione. In cassazione Agea ha denunciato falsa applicazione degli artt. 1241, 1243 e 1246 n. 3 c.c., nonché delle norme europee e nazionali sulla compensazione dei crediti PAC e sul Registro nazionale dei debitori, sostenendo che: i crediti derivavano da un unico rapporto unitario o da rapporti accessori; la compensazione impropria non richiederebbe esigibilità; la certezza del controcredito deriverebbe dalla sua iscrizione nel registro; e la pendenza di un giudizio amministrativo non escluderebbe la compensabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, nei rapporti tra crediti dell'agricoltore per aiuti PAC e debiti per prelievo supplementare quote latte, è ammissibile la compensazione impropria o atecnica, ma solo se il controcredito sia certo e liquido secondo l'accertamento del giudice di merito. Ha inoltre precisato che il giudice di merito può verificare la sussistenza della certezza del controcredito anche quando esso sia contestato in altro giudizio, e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente negato la compensazione perché il controcredito era sub iudice e quindi non assistito da sufficiente certezza. La motivazione della sentenza impugnata è stata corretta nei termini indicati dalla Corte, ma il dispositivo è stato ritenuto conforme a diritto, sicché non è stata disposta cassazione. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni e la presenza di orientamenti non univoci.

Norme richiamate

  • art. 1241 c.c.

    richiamato per la disciplina della compensazione; la Corte ribadisce che anche la compensazione impropria opera solo se il controcredito è certo

  • art. 1242 c.c.

    richiamato per affermare che, nella compensazione, gli effetti si producono dal momento della coesistenza dei debiti

  • art. 1243 c.c.

    richiamato quale parametro della compensabilità e del requisito di liquidità/esigibilità nella compensazione propria; la Corte distingue la compensazione impropria ma mantiene il requisito della certezza del controcredito

  • art. 1246 n. 3 c.c.

    invocato per l'impignorabilità; la Corte richiama il principio secondo cui tale limite non opera nel fenomeno della compensazione impropria

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata senza cassazione, perché il dispositivo era comunque conforme a diritto

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la ricorrente, amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 3, comma 5-duodecies, d.l. 182/2005, conv. in L. 231/2005

    richiamato per l'impignorabilità delle somme dovute in attuazione di disposizioni comunitarie; la Corte precisa che tale previsione non impedisce il recupero di pagamenti indebiti e non esclude la compensazione impropria

  • Reg. CE n. 1034/2008, art. 5-ter

    richiamato come base europea del meccanismo di compensazione nel sistema PAC e quote latte

  • L. n. 33/2009, art. 8-ter, commi 2, 4 e 5

    richiamata per il Registro nazionale dei debitori e per la verifica/recupero degli importi a carico dei beneficiari di aiuti comunitari e nazionali

  • Reg. CE n. 1782/2003

    richiamato per il quadro della Politica Agricola Comune da cui derivano i contributi azionati

  • Reg. CE n. 885/2006

    richiamato quale regolamento modificato dal Reg. CE n. 1034/2008 in tema di recupero dei prelievi supplementari

  • Reg. CE n. 1788/2003

    richiamato come fonte dell'obbligo degli Stati membri di adottare misure per recuperare i crediti comunitari

  • Reg. CE n. 1663/1995

    richiamato per evidenziare la risalente previsione del registro/strumento di controllo dei debiti nel sistema delle quote latte

  • Reg. CE n. 595/2004, art. 17

    richiamato per il dovere degli Stati membri di adottare misure necessarie affinché il prelievo sia correttamente imposto ai produttori che hanno superato i limiti

  • art. 3, comma 5, L. n. 231/2005

    richiamato dalla ricorrente come antecedente normativo della compensabilità nel sistema

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, in relazione alla dedotta certezza del credito e alla sua spendibilità come titolo

Massime di principio

  • Nella materia dei rapporti tra contributi PAC e debiti per prelievo supplementare sulle quote latte è ammissibile la compensazione impropria o atecnica, ma essa presuppone comunque che il controcredito sia certo; la verifica della certezza è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
  • La compensazione impropria, pur risolvendosi in un mero accertamento contabile del dare e avere nell'ambito di un rapporto unitario, non è automatica: il giudice deve accertare l'esistenza del controcredito quando esso sia contestato, anche se risulti iscritto in registri amministrativi o sia oggetto di separato giudizio.
  • L'impignorabilità di somme dovute in attuazione di disposizioni comunitarie non esclude, di per sé, il meccanismo di recupero dei pagamenti indebiti né impedisce la compensazione impropria, che segue la logica propria del sistema di erogazione e recupero degli aiuti.
  • Quando la sentenza di merito contiene una motivazione giuridicamente imprecisa ma il dispositivo è conforme a diritto, la Corte di cassazione può limitarsi a correggere la motivazione senza cassare la decisione.
  • Ai fini della compensazione, la coesistenza dei contrapposti crediti va valutata al momento in cui la compensazione viene opposta e la pronuncia ne accerta l'operatività; tuttavia resta necessario che il credito invocato in compensazione sia sorretto da un accertamento di certezza sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneContenzioso tributarioProve
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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