Ordinanza n. 1910/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento a) del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente, dalla prova orale del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D. n. 2939 del 9 ottobre 2025, per le classi di concorso A046 “Scienze giuridiche-economiche” e ADSS “Sostegno - scuola sec. II grado, per la Regione Campania; b) dell’avviso m pi. AOOUSPNA.registro ufficiale.U.0000532.13.01.2026 nella parte in cui, in pretesa esecuzione dell’art. 8 comma 2 e del bando di concorso, si è resa nota la “soglia di ammissione alla prova orale”, necessaria per essere ammessi alla prova orale, nella regione Campania, per le classi di concorso A046 “Scienze giuridiche economiche” e ADSS “Sostegno - scuola sec. II grado” e di contestuale esclusione dalla procedura concorsuale di tutti coloro, quale la ricorrente, hanno conseguito un voto alla prova scritta inferiore alle dette soglie; c) dell’art. 8 comma 2 e del bando di concorso nella parte in cui ha previsto che “alla prova orale è ammesso sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messo a concorso nella pregione per la singola classe di concorso o tipologia di posto.”; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l'ammissione di parte ricorrente alla prova orale e/o pratica del concorso se prevista per le classi di concorso cui ha partecipato la ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell’inclusione di parte ricorrente nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e/o pratica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso per il personale docente e soglia di ammissione determinata per le classi di concorso A046 e ADSS
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti del concorso regionale per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, nella parte in cui le hanno impedito di accedere alla prova orale. La candidata aveva conseguito 80 punti nella prova scritta computer based, mentre la soglia di sbarramento resa nota dall’Ufficio scolastico regionale era pari a 98 punti. Ha dedotto plurime censure, tra cui l’illegittimità del meccanismo di contingentamento numerico previsto dall’art. 8, comma 2, del bando, che ammette alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, purché sia stato conseguito almeno il punteggio di 70 su 100. Ha inoltre proposto domanda di risarcimento del danno in forma specifica, diretta all’ammissione alla prova orale e/o pratica o all’adozione di altra misura idonea. Il TAR aveva già disposto, con precedente ordinanza, l’acquisizione di una relazione documentata sui fatti di causa; l’Amministrazione scolastica non ha depositato la relazione né altra documentazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito le censure né la domanda risarcitoria. Ha ritenuto persistente la necessità di acquisire gli approfondimenti istruttori già richiesti con la precedente ordinanza, indispensabili ai fini della decisione. Ha quindi nuovamente onerato l’Amministrazione scolastica del deposito dei chiarimenti documentati, assegnando il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Il Collegio ha avvertito che l’eventuale ulteriore mancato adempimento potrà essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. È stata fissata per il prosieguo della camera di consiglio l’udienza del 22 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, del bando di concorso
alla prova orale è ammesso sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messo a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto
La disposizione è oggetto delle censure della ricorrente; il TAR non ne ha ancora valutato la legittimità.
art. 30 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento del danno in forma specifica mediante ammissione alla prova orale e/o pratica.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al Collegio di valutare il comportamento processuale delle parti, in particolare il mancato adempimento degli incombenti istruttori richiesti.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene indispensabili ulteriori elementi per decidere una controversia, può disporre incombenti istruttori imponendo all’amministrazione il deposito di una relazione documentata sui fatti di causa.
- Il mancato adempimento dell’amministrazione agli incombenti istruttori può essere nuovamente sollecitato mediante l’assegnazione di un termine perentorio e può essere valutato dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
- La mancata acquisizione degli elementi istruttori ritenuti indispensabili impedisce al giudice di definire il merito della controversia e giustifica il rinvio della decisione a una successiva camera di consiglio.
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