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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05889/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della contribuente un avviso di accertamento per IVA, IRAP, IRPEF e addizionali relative all'anno d'imposta 2012. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma il ricorso era stato dichiarato inammissibile in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello per tardività dell'impugnazione, ritenendosi valida la notifica dell'avviso. In cassazione la contribuente ha dedotto, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 148 c.p.c., sostenendo l'invalidità della relata di notifica per mancanza di data e di sottoscrizione del messo notificatore. La Corte ha ritenuto nuova e quindi inammissibile la censura relativa alla mancanza di data, ma ha accolto la doglianza sulla mancanza di sottoscrizione, rilevando che il timbro con il nome del messo non sostituisce la sottoscrizione autografa richiesta dall'art. 148 c.p.c., applicabile agli atti impositivi per effetto del rinvio dell'art. 60 d.P.R. 600/1973. La mancanza della sottoscrizione è stata qualificata come inesistenza giuridica della notificazione, non sanabile, con conseguente illegittimità della declaratoria di tardività del ricorso originario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della contribuente, ha cassato la sentenza della CTR Campania e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso introduttivo. Ha quindi ritenuto inefficace la notifica dell'avviso di accertamento per mancanza di sottoscrizione della relata, con conseguente decorso inutilizzato del termine di decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre un vizio di violazione di legge processuale relativo alla notificazione.

  • art. 148 c.p.c.

    L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta

    La relata di notifica deve essere datata e sottoscritta dall'ufficiale notificante; il timbro con il nome non sostituisce la sottoscrizione autografa. La mancanza della sottoscrizione rende la notificazione giuridicamente inesistente.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiama l'applicazione dell'art. 148 c.p.c. alla notificazione degli atti impositivi.

  • art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    È il termine per proporre ricorso nel processo tributario, ritenuto decorso dalla CTR sulla base della ritenuta validità della notifica.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha rilevato l'inammissibilità della censura nuova per mancata specificazione della sua deduzione nei precedenti gradi di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la validità della notifica dell'atto impositivo deve essere verificata alla luce dell'art. 148 c.p.c., richiamato dall'art. 60 d.P.R. 600/1973: la relata deve essere datata e sottoscritta dall'ufficiale notificante.
  • La sola presenza di un timbro recante il nome o la qualifica del messo notificatore non supplisce alla mancanza della sottoscrizione autografa della relata.
  • La mancanza di sottoscrizione della relata di notifica integra un vizio radicale della notificazione, qualificabile come inesistenza giuridica e non come mera nullità, con conseguente insuscettibilità di sanatoria.
  • Una censura di legittimità fondata su un profilo non trattato nella sentenza impugnata e non adeguatamente dimostrato come dedotto nei gradi di merito è inammissibile per novità.
  • Quando la notificazione dell'avviso di accertamento è giuridicamente inesistente, il termine per impugnare non può ritenersi validamente decorrere, e l'atto impositivo risulta inefficace se il potere di accertamento è nel frattempo decaduto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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