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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17300/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una società che aveva eseguito per conto di una Regione un servizio di formazione di cartografia numerica, affidato mediante gara e poi esteso con atti successivi, aveva ottenuto in via monitoria il pagamento degli interessi per il ritardo nella corresponsione di varie tranche del corrispettivo, dopo collaudo positivo e pagamento del prezzo principale. A seguito di opposizione della Regione al decreto ingiuntivo, il Tribunale aveva revocato il titolo per ritenuta mancanza di prova di un contratto scritto; la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile e comunque infondato, ritenendo non specificamente censurate le rationes decidendi del primo giudice e, nel merito, non provata la stipula del contratto di appalto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione omessa o apparente, per avere il giudice di merito deciso con tecnica meramente riproduttiva e senza reale iter logico; 2) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere erroneamente ritenuto generici i motivi di appello, che invece avrebbero individuato puntualmente gli errori della sentenza di primo grado; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello respinto la domanda su un presupposto non discusso tra le parti, ossia l'assenza del contratto; 4) violazione dell'art. 16, quarto comma, r.d. n. 2440/1923, assumendo che il verbale di aggiudicazione definitiva avrebbe dovuto equivalere al contratto e che la Corte territoriale avesse anche erroneamente ritenuto non prodotto tale verbale. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri, censurando la sentenza d'appello per motivazione solo apparente e per errata declaratoria di inammissibilità dell'appello senza un effettivo scrutinio delle censure proposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto viziata la decisione di merito perché la motivazione non rendeva percepibile un autonomo giudizio sull'appello, limitandosi a un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado e a un richiamo apodittico della non specificità dei motivi, senza una concreta comparazione tra censure e decisione appellata. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità non poteva convivere, nella stessa motivazione, con un esame di merito volto a confermare la decisione di primo grado: una volta ritenuto inammissibile il gravame, il giudice di appello non può recuperare le ragioni della decisione con una motivazione "a rinforzo".

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    primo comma, n. 4; secondo comma, n. 4

    la sentenza deve contenere una motivazione effettiva, comprensibile e non meramente apparente; la ricostruzione dei fatti e la risposta ai motivi di gravame non possono mancare o risolversi in un rinvio acritico alla decisione di primo grado.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento del requisito costituzionale della motivazione sufficiente e non apparente della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 3; primo comma, n. 4; primo comma, n. 5

    sono stati evocati quali parametri di censura della sentenza impugnata per violazione di legge, nullità della motivazione e vizio motivazionale/travisamento.

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello va dichiarato inammissibile per non specificità solo dopo un effettivo controllo concreto della critica svolta dall'appellante rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 434 c.p.c.

    medesimo criterio di specificità dei motivi nel giudizio di appello, in coerenza con l'onere di critica puntuale della decisione di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve decidere nei limiti del thema decidendum e non può fondare la decisione su presupposti estranei al contraddittorio.

  • art. 115 c.p.c.

    la decisione non può essere fondata su prove ritenute assenti se in realtà prodotte; il giudice deve valutare il materiale probatorio ritualmente acquisito.

  • art. 16, quarto comma, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    il verbale di aggiudicazione definitiva in seguito a pubblici incanti o private licitazioni può equivalere, per legge, al contratto; la Corte ha però assorbito il motivo relativo alla sua concreta applicazione.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello che dichiara l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità deve esporre, sia pure sinteticamente, la vicenda sostanziale e processuale e confrontarsi in modo intelligibile con i motivi di appello; un mero rinvio alla decisione di primo grado o la riproduzione della sua motivazione integra motivazione apparente.
  • Il giudizio di non specificità dell'appello richiede una verifica concreta delle censure proposte rispetto alle rationes decidendi impugnate; non è sufficiente un richiamo apodittico a precedenti giurisprudenziali o formule standard.
  • Quando l'appello è dichiarato inammissibile, il giudice di secondo grado non può comunque svolgere un autonomo esame di merito per confermare la decisione di primo grado: una motivazione di merito 'a rincalzo' è logicamente incompatibile con la pronuncia di inammissibilità.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di individuare con chiarezza gli atti richiamati, i fatti allegati dall'appellante e le ragioni della valutazione di infondatezza; altrimenti la sentenza è nulla per difetto del minimo costituzionale di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppello
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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