Cassazione Penale, Sentenza n. 12702/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a Pitasi per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che il Tribunale aveva valutato principalmente i "gravi indizi di colpevolezza" senza considerare i novum (tempo trascorso e periodo di detenzione già scontato, chiusura delle indagini, dissequestro delle somme, indicazione di nuovo domicilio fuori dal Lazio), e non aveva adeguatamente valutato le dichiarazioni di terzi (Santucci Paolo e Cingone Marlene) che avrebbero dimostrato un ruolo marginale del Pitasi. Inoltre lamentava il mancato rispetto dell'indicazione di questa Corte nella precedente sentenza di annullamento con rinvio (ovvero la necessità di una complessiva rivalutazione della posizione cautelare) e contestava l'erronea applicazione del principio del "tempo silente" e la ricostruzione di un coinvolgimento in atti intimidatori e in una nuova gestione economica del ristorante.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo congruo la permanenza delle esigenze cautelari, valorizzando quali elementi nuovi e rilevanti la pronuncia di condanna in primo grado intervenuta il 20/09/2023 (pena di cinque anni di reclusione), nonché l'esistenza di un ulteriore procedimento cautelare per analogo episodio di intestazione fittizia aggravata dalla mafiosità. La Corte ha inoltre condiviso il rilievo che il dissequestro dei conti non costituisce novum idoneo ad attenuare le esigenze cautelari, atteso che il PM aveva ritenuto le somme giustificate e quindi estranee all'addebito cautelare. È stato poi affermato che il reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) non richiede la provenienza illecita del denaro, sicché la questione della lecita o illecita provenienza delle somme non inficia la gravità indiziaria. Per tali ragioni la custodia in carcere è stata confermata; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen. (intestazione fittizia)
Il reato di intestazione fittizia [...] si distingue dal delitto di riciclaggio ... a prescindere dalla provenienza di questi da delitto
L'art. 512-bis punisce la fittizia intestazione di beni/attività finalizzata a eludere misure; non richiede che i beni provengano da reato. Pertanto la lecita provenienza delle somme usate non esclude la configurabilità del reato.
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Richiesto per distinguere l'ipotesi di riciclaggio: a differenza dell'art. 512-bis, il riciclaggio richiede la provenienza illecita dei beni.
art. 416-bis cod. pen. (aggravante per "mafiosità")
La contestazione aggravata per mafia determina la presenza di una presunzione relativa di pericolosità e incide sulla valutazione delle esigenze cautelari e sul rischio di reiterazione.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla rilevanza della sentenza di condanna ai fini cautelari: la condanna per taluni reati rafforza la presunzione di pericolosità.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Si riferisce alle esigenze cautelari di prevenzione (rischio di commissione di nuovi reati) che giustificano misure coercitive quali la custodia in carcere.
art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen.
Prevede che, nella rinnovata valutazione delle esigenze cautelari, si tenga anche conto dell'esito del procedimento (es. sentenza di condanna).
art. 12-quinquies legge n. 356/1992 (oggi art. 512-bis cod. pen.)
Richiamata storicamente: il decreto/legge originario spiegava la ratio dell'intestazione fittizia come strumento per eludere misure di prevenzione, posta a prescindere dalla provenienza illecita dei beni.
Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021 (Iadonisi) e Sez. 3, n. 28502 del 09/11/2017 (Okojie)
Giurisprudenza citata per il principio secondo cui la pronuncia di condanna costituisce fatto nuovo rilevante ai fini della custodia cautelare e che l'entità della pena inflitta può incidere sulla determinazione della misura cautelare (inadeguatezza degli arresti domiciliari).
Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018 (Di Bella)
Giurisprudenza che distingue l'intestazione fittizia dal riciclaggio, confermando che l'intestazione fittizia non richiede prova della provenienza illecita dei beni.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della Cancelleria dopo la decisione sulla inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta condanna in primo grado rappresenta un novum rilevante e può giustificare il mantenimento o l'aggravamento della misura cautelare, poiché incide sulla presunzione di pericolosità.
- Il dissequestro di somme non elimina automaticamente le esigenze cautelari: se il PM ha ritenuto le somme giustificate o estranee all'addebito cautelare, il dissequestro può essere considerato irrilevante ai fini della revoca della misura.
- Per il reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) non è necessario provare la provenienza illecita dei beni; pertanto la lecita provenienza delle somme non esclude la configurabilità del reato né attenua automaticamente la gravità indiziaria.
- Le dichiarazioni di terzi sopravvenute costituiscono novum solo se non erano già note o adeguatamente considerate in precedenti provvedimenti; la mera sopravvenienza non basta se il contenuto era già valutato.
- Il 'tempo silente' non sempre basta a far venire meno le esigenze cautelari, specialmente se è contestata l'aggravante mafiosa o se vi sono ulteriori elementi processuali sfavorevoli sopravvenuti.
- Dopo un annullamento con rinvio il giudice del riesame deve compiere una rivalutazione complessiva delle esigenze cautelari; tuttavia, tale rivalutazione può comunque confermare la misura se emergono fatti nuovi o valutazioni giuridicamente coerenti che mantengono il rischio di reiterazione.
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