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Ordinanza

Ordinanza n. 2440/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 06847/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202604508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che, in sede di ottemperanza, aveva dichiarato inefficace la nota dell’autorità recante il reinquadramento del dipendente al livello F2 con decorrenza dal 30 giugno 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’autorità ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e ha chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia. La sentenza appellata aveva dichiarato inefficace la nota con cui l’autorità, ritenendo di dare esecuzione a una precedente sentenza di cognizione del TAR Lazio attualmente sub iudice, aveva disposto il reinquadramento del dipendente al livello F2 della qualifica di funzionario, con decorrenza dalla sua immissione nei ruoli. Dal testo emerge che l’appello censura la decisione di ottemperanza, ma non sono specificamente riportati i singoli motivi di gravame.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio. Ha ritenuto che le censure dell’autorità non fossero manifestamente infondate e necessitassero di adeguato approfondimento. Nel bilanciamento degli interessi, ha valorizzato il fatto che la reviviscenza degli atti impugnati in primo grado consente al dipendente di continuare a svolgere l’attività lavorativa e di percepire un trattamento economico commisurato anche all’anzianità maturata durante il precedente svolgimento delle funzioni di consigliere con contratti a tempo determinato. Ha precisato che, qualora il giudizio accerti il diritto a un inquadramento superiore, l’amministrazione dovrà riconoscere retroattivamente il relativo trattamento economico e giuridico. Ha fissato la discussione del merito al 21 gennaio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare, in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la valutazione della sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellato.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza può essere disposta quando le censure dell’appellante non risultino manifestamente infondate e richiedano un approfondimento nel merito, purché il bilanciamento degli interessi concreti renda prevalente l’esigenza cautelare.
  • Quando la sospensione di una sentenza determina la reviviscenza di atti amministrativi precedentemente impugnati, il giudice può valorizzare, nel bilanciamento cautelare, la continuità dell’attività lavorativa e del trattamento economico dell’interessato.
  • La sospensione cautelare degli effetti di una decisione non pregiudica il riconoscimento retroattivo del trattamento economico e giuridico eventualmente spettante, qualora il giudizio di merito accerti successivamente il diritto dell’interessato a un inquadramento superiore.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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