Cassazione Penale, Sentenza n. 1719/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha presentato incidente di esecuzione per ottenere la rideterminazione della pena inflitta con patteggiamento (sentenza ex art. 444 c.p.p. del 24/04/2024) in conseguenza della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 628 c.p. (sent. Corte cost. n. 86/2024) che ha riconosciuto l'attentenuante della lieve entità. Il Tribunale di Trento aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ritenendo che Attioui avrebbe dovuto impugnare con gli ordinari mezzi (ricorso per cassazione), non valutando che il termine per tale impugnazione era già scaduto prima del deposito/pubblicazione della sentenza costituzionale e che, quindi, l'incidente di esecuzione era l'unico rimedio possibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento. I giudici hanno affermato che, nei casi in cui una sentenza irrevocabile sia resa con motivazione contestuale (patteggiamento) e il termine per gli ordinari mezzi di impugnazione sia già scaduto al momento del deposito/pubblicazione della decisione di illegittimità costituzionale, l'incidente di esecuzione è il rimedio idoneo per ottenere la rideterminazione della pena. Hanno inoltre richiamato il principio di 'flessibilità' del giudicato e precisato che, per sentenze di patteggiamento, la rideterminazione in sede esecutiva implica preliminarmente una rinegoziazione dell'accordo tra le parti secondo l'art. 188 disp. att. c.p.p.; in caso di mancato accordo il giudice dell'esecuzione può autonomamente rideterminare la pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 16 aprile 2024
la pena da essi comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità
Declarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 c.p. (comma secondo e, in via consequenziale, primo comma) nella parte che escludeva l'attenuante della lieve entità; ciò legittima la richiesta di rideterminazione della pena a favore del condannato
art. 628 cod. pen.
Norma interessata dalla declaratoria di incostituzionalità: la Corte ha ritenuto che la disciplina non prevedeva adeguata riduzione (attenuante della lieve entità) e ha imposto la correzione degli effetti sanzionatori
art. 444 cod. proc. pen.
Sentenza di applicazione della pena con motivazione contestuale (patteggiamento): per tali sentenze il termine per il ricorso per cassazione è speciale (15 giorni) e, una volta scaduto, il rimedio utile è l'incidente di esecuzione
artt. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena resa con motivazione contestuale; richiamate per stabilire il dies a quo e la scadenza del termine di 15 giorni
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la procedura per la rinegoziazione dell'accordo di patteggiamento in esecuzione: la rideterminazione della pena su istanza dell'esecutato richiede preliminarmente una nuova negoziazione tra le parti secondo questa procedura
artt. 132-133 cod. pen.
Nel caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, il giudice dell'esecuzione può autonomamente intervenire sulla determinazione della pena, valutandone l'entità nei limiti di legge
artt. 669, 670 comma 3, 671, 672, 673 cod. proc. pen.
Richiamate per delineare i poteri del giudice dell'esecuzione: oltre a verificare validità ed efficacia del titolo esecutivo, il giudice può incidere sul titolo stesso quando esigenze di giustizia si manifestano dopo l'irrevocabilità
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 42858/2014, Sez. U. n. 18821/2014, Sez. 1 n. 5973/2014, Sez. U. n. 37107/2015)
La Corte di Cassazione ha richiamato precedenti che affermano la possibilità dell'intervento del giudice dell'esecuzione per adeguare la pena dopo declaratoria di incostituzionalità e il principio di flessibilità del giudicato, nonché la necessità di valutare la sussistenza dell'attenuante della lieve entità nei limiti delle risultanze di merito
Massime di principio
- Se una sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile prima del deposito/pubblicazione di una decisione di illegittimità costituzionale che incide sulla determinazione della pena, l'incidente di esecuzione è il rimedio corretto quando i termini ordinari d'impugnazione sono ormai scaduti
- Il giudice dell'esecuzione ha poteri non solo di verifica formale del titolo, ma può incidere sulla determinazione della pena per garantire la conformità a legge dell'esecuzione (principio di flessibilità del giudicato)
- Per sentenze di patteggiamento la rideterminazione della pena in esecuzione richiede preliminarmente la rinegoziazione dell'accordo tra le parti secondo l'art. 188 disp. att. c.p.p.; in caso di mancato accordo il giudice può provvedere autonomamente ai sensi degli artt. 132-133 c.p.
- Quando una declaratoria di incostituzionalità interviene dopo l'irrevocabilità della condanna, il giudice dell'esecuzione deve valutare la sussistenza dell'attenuante (o altro effetto favorevole) sulla base delle risultanze acquisite e degli apprezzamenti già compiuti in giudizio di cognizione
- Il termine breve per impugnare le sentenze con motivazione contestuale (15 giorni) può rendere inattuabili gli ordinari mezzi di impugnazione; perciò è essenziale valutare la tempestività del deposito/pubblicazione di decisioni sopravvenute per determinare l'accesso agli strumenti rimediali
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