Sentenza n. 1947/2026 - Napoli, Sezione 7
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Gori S.p.A. a fronte dell'istanza di accesso agli atti, trasmessa a mezzo PEC in data 17.04.2025, con la quale la ricorrente ha chiesto - per quel che qui rileva - di accedere, prendere visione ed estrarre copia: (i) dell'originario progetto di sostituzione delle condotte fognarie lungo Via Vespucci n. 3 -Viale Vespoli (Marina del Cantone - INT_22D6-903392677), (ii) della eventuale variante progettuale, determinata dalla delocalizzazione dell'originario tracciato fognario (attestata dal Verbale di riunione preliminare di coordinamento del 21.01.2020), (iii) di tutta la documentazione afferente la rimozione, bonifica e smaltimento della vecchia conduttura in amianto che, come riportato nel Verbale di riunione preliminare di coordinamento del 21.01.2020, era stata rinvenuta nel corso dello scavo, nonché (iv) di tutta la documentazione afferente l'intervento di spurgo fognario effettuato in data 12.04.2025, ivi compreso il verbale dell'operazione medesima; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali. NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di accesso agli atti trasmessa il 17 aprile 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990 e dell'art. 5 d.lgs. 33/2013, l'accesso all'originario progetto di sostituzione delle condotte fognarie, all'eventuale variante progettuale conseguente alla delocalizzazione del tracciato, alla documentazione relativa alla rimozione, bonifica e smaltimento di una vecchia conduttura in amianto rinvenuta durante gli scavi e alla documentazione relativa a un intervento di spurgo fognario del 12 aprile 2025, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia della resistente per violazione della disciplina sull'accesso, dei termini e degli obblighi procedimentali, dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento. Dopo la proposizione del ricorso, Gori S.p.A. ha trasmesso progressivamente la documentazione detenuta e ha svolto ulteriori ricerche presso una società intermediaria, trasmettendo altra documentazione nel gennaio 2026. La ricorrente ha quindi dato atto della completa ostensione documentale, chiedendo tuttavia la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 116 c.p.a., rilevando che la pretesa di accesso era stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio mediante la completa ostensione della documentazione. Non residuava pertanto una controversia attuale sulla domanda di accesso. Il Collegio ha compensato integralmente le spese processuali, considerate le peculiarità fattuali e l'esito del giudizio, ponendo tuttavia a carico della parte soccombente il rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza richiama il principio secondo cui il contributo unificato costituisce un'obbligazione ex lege dovuta dalla parte soccombente e la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; il ricorso è stato definito dal TAR in ragione della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene pienamente soddisfatta.
artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990
Costituiscono la disciplina generale dell'accesso documentale invocata dalla ricorrente, ma il giudice non ha deciso nel merito la spettanza dell'accesso, essendo intervenuta l'ostensione documentale.
art. 5 d.lgs. 33/2013
È stato richiamato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di accesso civico, senza che il TAR abbia dovuto pronunciarsi nel merito su tale titolo di accesso.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
il pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente
Il contributo unificato è un'obbligazione ex lege della parte soccombente e non richiede una specifica pronuncia di condanna per essere dovuto.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'amministrazione o il soggetto obbligato all'accesso mette integralmente a disposizione la documentazione richiesta, la pretesa azionata è pienamente soddisfatta e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone l'eliminazione concreta e integrale dell'utilità perseguita con il ricorso; la mera ostensione parziale non è sufficiente, mentre l'ostensione completa intervenuta anche dopo la proposizione del ricorso rende attuale la declaratoria di cessazione.
- La sopravvenuta soddisfazione della domanda di accesso non impedisce al giudice di regolare le spese processuali tenendo conto delle peculiarità del caso e della condotta delle parti, potendo disporne la compensazione.
- Il contributo unificato resta dovuto dalla parte soccombente quale obbligazione ex lege, anche in presenza della compensazione delle spese processuali, e la relativa soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
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