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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44827/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen. per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: deduceva che le condotte commesse fino al 30/12/2014 (in realtà valutate dal Collegio fino al 26/10/2015) si erano prescritte prima della pronuncia della sentenza di appello e quindi avrebbero dovuto essere dichiarate estinte

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte commesse fino al 26/10/2015, dichiarandole estinte per prescrizione; ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in ordine al resto delle condotte (art. 624 c.p.p.) e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la nuova determinazione della pena sulle residue condotte fino al maggio 2016. La Cassazione non ha riformato direttamente la pena residua perché sarebbero necessari accertamenti e valutazioni di fatto riservati al giudice di merito

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen., comma secondo

    Riferimento alla figura del reato continuato: la continuazione rileva per la qualificazione del reato e per il computo delle pene

  • art. 55 cod. pen., comma 9

    Indica la norma contestata nell'ambito del modello di responsabilità o fattispecie richiamata nel capo di imputazione

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente come base per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha accolto la censura nel senso che la prescrizione maturata prima della sentenza di appello deve essere dichiarata dal giudice

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La Cassazione conferma che la deduzione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione è motivo ammissibile di ricorso per cassazione

  • Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per ammettere il ricorso per cassazione che deduca l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata

  • Sez. U., n. 2780 del 24/01/1996 (Panigoni) e Sez. 1, n. 11538 del 24/10/2018 (Guaragna)

    Principio secondo cui, nel reato continuato, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione ma va calcolato con i termini previsti per i singoli reati in continuazione

  • art. 620, lett. L), cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Cassazione la facoltà di determinare la pena direttamente solo in ipotesi limitate; qui la Corte ha ritenuto che per la rideterminazione della pena siano necessari accertamenti di fatto e valutazioni discrezionali compatibili solo con il giudice di merito

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'annullamento disposto per motivi non riguardanti l'affermazione di responsabilità non altera l'irrevocabilità della condanna già accertata; la Corte l'ha applicato per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità

  • Sez. 5, n. 6782 del 06/12/2016 (Laconi) e Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019 (Fasciani)

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che il giudice di legittimità non può rideterminare la pena quando ciò richiede valutazioni di fatto o discrezionali

Massime di principio

  • Nel reato continuato il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la continuazione è cessata, ma il periodo da computare è quello previsto per i singoli reati in continuazione
  • Se la prescrizione è maturata prima della decisione impugnata il giudice di merito deve dichiarare l'estinzione e la parte interessata può proporre ricorso per cassazione anche solo con quel motivo
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio le decisioni che non hanno dichiarato la prescrizione, limitando l'annullamento alle condotte estinte per prescrizione
  • Un annullamento per vizi di calcolo o dichiarazione della prescrizione che non riguarda l'accertamento di responsabilità non travolge l'affermazione di colpevolezza, che può divenire irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
  • La Cassazione può determinare la pena direttamente solo quando la correzione non richiede nuovi accertamenti di fatto o valutazioni discrezionali; altrimenti rinvia al giudice di merito per la rideterminazione
  • In caso di sospensioni e rinvii delle udienze che incidono sui termini di prescrizione, il conteggio deve tenere conto dei giorni di sospensione e l'accesso agli atti è necessario per verificare correttamente la maturazione della prescrizione

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