Sentenza n. 2432/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 31 ottobre 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda del 31 ottobre 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto che, nonostante la presentazione di una formale istanza e il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento, impedendogli anche l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che risultasse intervenuta una decisione sulla domanda né una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in presenza dei due presupposti costituiti dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, in caso di documentazione completa, tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento. Anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo non avrebbe potuto superare quattro mesi. Poiché dalla domanda del 31 ottobre 2024 non era seguito alcun provvedimento e non risultavano richieste di integrazione, si era perfezionato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per i successivi 90 giorni. Nell’esercizio del potere, il Ministero e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
Il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento è stato considerato violato, in assenza di un provvedimento espresso sulla domanda di riconoscimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 117 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio ha condotto all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e all’ordine rivolto all’Amministrazione di provvedere entro un termine, con nomina anticipata del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’illegittimità del silenzio-inadempimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche in presenza di una necessaria richiesta di integrazione, il termine complessivo individuato dalla decisione non può superare quattro mesi.
- L’assenza di una richiesta di integrazione documentale non consente all’Amministrazione di mantenere indefinitamente pendente il procedimento di riconoscimento: decorso il termine applicabile dalla domanda, l’inerzia integra silenzio-inadempimento.
- Quando accerta il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel definire il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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