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Sentenza

Sentenza n. 3449/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 616 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.02.2025

Giustizia amministrativa202600238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 616 del 7 febbraio 2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 541,76 lordi, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute relative agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

La decisione

Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, il Ministero ha provveduto spontaneamente a dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, pagando quanto dovuto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, non essendo più attuale l'interesse all'ottemperanza. Poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, il Collegio ha posto le spese a carico dell'Amministrazione resistente, liquidandole in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; l'intervenuta esecuzione rende non più attuale la domanda e conduce alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, in quanto il comportamento amministrativo ha reso necessaria la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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