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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03108/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento, disposto in primo grado, dell'avviso di accertamento personale notificato a un contribuente per l'anno 2008. L'avviso recuperava a tassazione, da un lato, reddito di lavoro dipendente non dichiarato e, dall'altro, maggiori ricavi asseritamente conseguiti quale socio unico di una società di capitali a ristretta base partecipativa, sulla base di un processo verbale di constatazione che descriveva la società come soggetto inserito in una frode carosello IVA, privo di sede effettiva, intestato a prestanomi e con movimentazioni bancarie modeste. Il contribuente aveva contestato di essere stato socio della società nel periodo rilevante, producendo documentazione societaria e una denuncia-querela, sostenendo che i ricavi societari posti a base della presunzione di distribuzione non fossero veritieri o riferibili a lui. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva pronunciato oltre il thema decidendum, perché aveva valutato la fondatezza dell'accertamento societario, ormai definitivo, invece della sola presunzione di distribuzione degli utili al socio; 2) violazione degli artt. 47 d.P.R. 917/1986, 38 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., assumendo che il contribuente non avesse fornito prova idonea a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, e che la CTR avesse male apprezzato le prove documentali e la sua estraneità alla gestione societaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso, in primo luogo, il vizio di ultrapetizione: la CTR, pur dando atto della mancata impugnazione dell'avviso societario, ha legittimamente valutato la documentazione e le risultanze poste a base dell'accertamento per verificare se il contribuente avesse vinto la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili, senza attribuire un bene diverso da quello richiesto. Sul secondo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché diretta a ottenere un diverso apprezzamento del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha quindi confermato il principio per cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, ma essa può essere superata dal contribuente dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, bensì accantonati o reinvestiti, ovvero provando con idonei elementi la propria estraneità alla gestione e l'assenza di effettiva percezione degli utili. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'esenzione dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando esamina questioni tacitamente comprese nel thema decidendum o logicamente necessarie rispetto alle domande proposte; non c'è ultrapetizione se la decisione resta entro l'oggetto della contestazione tributaria.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di nullità dedotto per asserita ultrapetizione.

  • art. 47 d.P.R. 917/1986

    Norma invocata dall'Ufficio per contestare la disciplina fiscale dei redditi distribuiti ai soci, ma la censura è stata respinta.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata in relazione all'accertamento del reddito e alla ripresa a tassazione, senza accoglimento delle doglianze dell'Agenzia.

  • art. 2697 c.c.

    La ripartizione dell'onere della prova consente al contribuente di vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili mediante prova contraria idonea.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato per affermare, in via generale, che nei giudizi separati su accertamento societario e accertamento del reddito del socio può porsi un problema di sospensione necessaria in attesa del giudicato sulla società.

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    È richiamato per l'applicabilità al processo tributario delle norme del codice di procedura civile, tra cui la sospensione ex art. 295 c.p.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, perché esonerata dal materiale versamento con prenotazione a debito.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro del contributo unificato, ma non comporta nel caso concreto il versamento dell'ulteriore importo da parte dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario tra socio e Amministrazione finanziaria, il giudice non incorre in ultrapetizione se, per decidere sulla pretesa fiscale verso il socio, valuta incidentalmente gli elementi posti a base dell'accertamento societario, quando ciò sia logicamente connesso alla verifica della presunzione di distribuzione degli utili.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati; tale presunzione è superabile solo con prova contraria concreta, idonea a dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti, oppure che il socio è rimasto estraneo alla gestione e alla percezione degli utili.
  • In sede di legittimità non è consentito alla parte trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio: la valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute decisive spettano al giudice di merito, salvo vizi logici o violazioni di legge.
  • Quando pende separatamente il giudizio sull'accertamento del maggior reddito della società e quello sul reddito di partecipazione del socio, il primo costituisce antecedente logico-giuridico del secondo e può rendere opportuna la sospensione necessaria del processo sul socio in attesa del giudicato sulla società.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che sono istituzionalmente esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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