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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09495/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso, disponendo la compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui la norma ha carattere eccezionale e non può essere estesa al caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte. Prima della decisione, però, il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, notificata alla controparte dopo la fissazione dell'adunanza camerale. La Corte, preso atto della rinuncia, ha rilevato che il processo doveva essere dichiarato estinto. In relazione alle spese e al contributo unificato, la Corte ha osservato che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità; non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, senza necessità di una decisione sul merito dell'impugnazione.
  • L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo norma eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica e non opera nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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