Cassazione Penale, Sentenza n. 47358/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza territoriale relativo a reati fiscali (emissione di fatture per operazioni inesistenti, indicazione di elementi passivi fittizi) e reati fallimentari/autoriciclaggio. Il GUP di Como aveva dichiarato incompetente il proprio ufficio per alcuni reati fiscali ritenendo il luogo di consumazione individuabile nella sede della ditta emittente (Arici, in provincia di Pavia) e aveva trasmesso gli atti a Pavia. Il GUP di Pavia, all'esame delle eccezioni sollevate dai difensori, ha ritenuto sussistente la connessione teleologica e il medesimo disegno criminoso tra i reati fiscali e i reati di bancarotta e autoriciclaggio, chiedendo la competenza del Tribunale di Como quale foro del delitto più grave e per il luogo di accertamento del reato ove richiesto dal d.lgs. 74/2000.
La decisione
La Corte, valutando le due ordinanze, ha ritenuto corretta la ricostruzione del Giudice dell'Udienza Preliminare di Pavia e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Como. Motivazioni principali: 1) la sola indicazione della sede legale della ditta emittente non è elemento oggettivo idoneo a stabilire con ragionevole certezza il luogo di consumazione delle fatture per operazioni inesistenti; in mancanza di tale certezza trova applicazione il criterio suppletivo dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000 (luogo di accertamento); 2) sussiste la connessione teleologica e il medesimo disegno criminoso tra i reati di bancarotta e gli illeciti fiscali: le fatture inesistenti avrebbero agevolato la distrazione di merci e il successivo occultamento/riutilizzo dei proventi, configurando un collegamento funzionale e temporale che legittima l'attribuzione della competenza al foro del reato più grave (Como). È inoltre rilevato che la morte di un imputato (Venturi) non incide sulla decisione sul conflitto.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)
Il luogo di consumazione previsto dall'art. 8 va individuato con elementi oggettivi e idonei a fondare una ragionevole certezza; la mera sede dell'ente emittente non è decisiva per stabilire il locus commissi delicti
d.lgs. 74/2000, art. 18, comma 1 (criterio suppletivo per competenza)
Se il luogo di consumazione non è determinabile, si applica il criterio del luogo di accertamento del reato; in concreto qui individuato nel circondario dove è stata iscritta la notizia di reato
codice penale, art. 648-ter (autoriciclaggio)
I reati fiscali possono essere funzionalmente collegati all'autoriciclaggio quando servono a occultare o reimpiegare proventi di reati appropriativi
codice di procedura penale, art. 12, comma 1, lett. c) (connessione teleologica)
art. 12, comma 1, lett. c)
La connessione teleologica è configurabile quando i singoli reati sono funzionalmente finalizzati all'attuazione di un medesimo disegno criminoso; qui ritenuta sussistente tra bancarotta e reati fiscali
giurisprudenza (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani)
Sez. 3, n. 11216/19.02.2021
Confermata la regola che per le fatture per operazioni inesistenti il luogo di consumazione non coincide automaticamente con la sede della ditta emittente; occorrono elementi oggettivi per la determinazione del locus
Massime di principio
- Per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti non è sufficiente considerare la sede legale dell'emittente come luogo di consumazione: è necessario un elemento oggettivo che fondi una ragionevole certezza sul locus commissi delicti
- Se il luogo di consumazione del reato fiscale non può essere stabilito con certezza, si applica il criterio suppletivo dell'art. 18 d.lgs. 74/2000: rileva il luogo di accertamento (dove è stata iscritta la notizia di reato)
- La connessione teleologica tra reati (art. 12 c.p.p.) può essere riconosciuta quando le fattispecie fiscali sono strumentali o funzionali alla commissione o all'occultamento di reati più gravi (es. bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio); in tal caso la competenza va al foro del delitto più grave
- La verifica della competenza territoriale richiede una valutazione complessiva degli atti e delle imputazioni alla luce del disegno criminoso prospettato: elementi fattuali e temporali (contemporaneità e finalità) hanno rilievo decisivo
- La dichiarazione di morte di un imputato non incide sul giudizio di competenza; il giudice competente adotterà i provvedimenti processuali conseguenti una volta stabilita la competenza
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47184/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47185/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47186/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47187/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47188/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47190/2022 del 14/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →