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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47358/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza territoriale relativo a reati fiscali (emissione di fatture per operazioni inesistenti, indicazione di elementi passivi fittizi) e reati fallimentari/autoriciclaggio. Il GUP di Como aveva dichiarato incompetente il proprio ufficio per alcuni reati fiscali ritenendo il luogo di consumazione individuabile nella sede della ditta emittente (Arici, in provincia di Pavia) e aveva trasmesso gli atti a Pavia. Il GUP di Pavia, all'esame delle eccezioni sollevate dai difensori, ha ritenuto sussistente la connessione teleologica e il medesimo disegno criminoso tra i reati fiscali e i reati di bancarotta e autoriciclaggio, chiedendo la competenza del Tribunale di Como quale foro del delitto più grave e per il luogo di accertamento del reato ove richiesto dal d.lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte, valutando le due ordinanze, ha ritenuto corretta la ricostruzione del Giudice dell'Udienza Preliminare di Pavia e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Como. Motivazioni principali: 1) la sola indicazione della sede legale della ditta emittente non è elemento oggettivo idoneo a stabilire con ragionevole certezza il luogo di consumazione delle fatture per operazioni inesistenti; in mancanza di tale certezza trova applicazione il criterio suppletivo dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000 (luogo di accertamento); 2) sussiste la connessione teleologica e il medesimo disegno criminoso tra i reati di bancarotta e gli illeciti fiscali: le fatture inesistenti avrebbero agevolato la distrazione di merci e il successivo occultamento/riutilizzo dei proventi, configurando un collegamento funzionale e temporale che legittima l'attribuzione della competenza al foro del reato più grave (Como). È inoltre rilevato che la morte di un imputato (Venturi) non incide sulla decisione sul conflitto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)

    Il luogo di consumazione previsto dall'art. 8 va individuato con elementi oggettivi e idonei a fondare una ragionevole certezza; la mera sede dell'ente emittente non è decisiva per stabilire il locus commissi delicti

  • d.lgs. 74/2000, art. 18, comma 1 (criterio suppletivo per competenza)

    Se il luogo di consumazione non è determinabile, si applica il criterio del luogo di accertamento del reato; in concreto qui individuato nel circondario dove è stata iscritta la notizia di reato

  • codice penale, art. 648-ter (autoriciclaggio)

    I reati fiscali possono essere funzionalmente collegati all'autoriciclaggio quando servono a occultare o reimpiegare proventi di reati appropriativi

  • codice di procedura penale, art. 12, comma 1, lett. c) (connessione teleologica)

    art. 12, comma 1, lett. c)

    La connessione teleologica è configurabile quando i singoli reati sono funzionalmente finalizzati all'attuazione di un medesimo disegno criminoso; qui ritenuta sussistente tra bancarotta e reati fiscali

  • giurisprudenza (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani)

    Sez. 3, n. 11216/19.02.2021

    Confermata la regola che per le fatture per operazioni inesistenti il luogo di consumazione non coincide automaticamente con la sede della ditta emittente; occorrono elementi oggettivi per la determinazione del locus

Massime di principio

  • Per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti non è sufficiente considerare la sede legale dell'emittente come luogo di consumazione: è necessario un elemento oggettivo che fondi una ragionevole certezza sul locus commissi delicti
  • Se il luogo di consumazione del reato fiscale non può essere stabilito con certezza, si applica il criterio suppletivo dell'art. 18 d.lgs. 74/2000: rileva il luogo di accertamento (dove è stata iscritta la notizia di reato)
  • La connessione teleologica tra reati (art. 12 c.p.p.) può essere riconosciuta quando le fattispecie fiscali sono strumentali o funzionali alla commissione o all'occultamento di reati più gravi (es. bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio); in tal caso la competenza va al foro del delitto più grave
  • La verifica della competenza territoriale richiede una valutazione complessiva degli atti e delle imputazioni alla luce del disegno criminoso prospettato: elementi fattuali e temporali (contemporaneità e finalità) hanno rilievo decisivo
  • La dichiarazione di morte di un imputato non incide sul giudizio di competenza; il giudice competente adotterà i provvedimenti processuali conseguenti una volta stabilita la competenza

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