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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 610/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 07/03/2022 che, nell'ambito di patteggiamento ex art.444 c.p.p., aveva inflitto la pena e disposto l'espulsione dall'Italia. Il ricorrente ha sostenuto che l'espulsione era illegittima perché, dagli atti del procedimento (verbali di identificazione, arresto, perquisizione, casellario centrale, elenco precedenti dattiloscopici, certificato di residenza e di cittadinanza rilasciato dal Comune di Torino), risultava essere cittadino italiano, e l'espulsione prevista dall'art.86 D.P.R. 309/1990 può essere adottata solo nei confronti di stranieri.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla disposizione di espulsione, annullando senza rinvio la parte di sentenza che aveva ordinato l'espulsione dell'imputato. La motivazione è che dagli atti risultava provata la cittadinanza italiana del BOUNANI al momento del provvedimento, ed era quindi mancante la condizione di "straniero" prevista dall'art.86 TU stupefacenti. La restante parte della sentenza (pena e multa applicate) non è stata invalidata con il provvedimento di annullamento limitato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), art.86

    La misura dell'espulsione è prevista solo se il soggetto è "straniero"; se dagli atti emerge la cittadinanza italiana l'espulsione non può essere disposta e va annullata.

  • D.P.R. 309/1990, art.73 comma 1

    Dispositivo sostanziale in base al quale è stata contestata l'illecito (reato relativo agli stupefacenti) e che ha costituito la causa del procedimento penale; la condanna è stata inflitta nell'ambito dell'accordo ex art.444 c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art.444 e ss.

    La pena è stata applicata con procedimento di patteggiamento; tuttavia l'uso di strumenti processuali concordati non legittima l'adozione di una misura (espulsione) incompatibile con lo stato di cittadinanza dell'imputato.

Massime di principio

  • L'espulsione ai sensi dell'art.86 D.P.R. 309/1990 è applicabile esclusivamente a persone straniere; la presenza di documentazione che attesti la cittadinanza italiana impedisce l'adozione di tale misura.
  • Prima di disporre misure come l'espulsione il giudice deve verificare con gli atti d'ufficio lo status di cittadinanza: documenti anagrafici e certificati demografici nel fascicolo sono decisivi.
  • In caso di ordine di espulsione emesso nonostante elementi in atti che provino la cittadinanza italiana, la tutela è il gravame (ricorso) volto all'annullamento limitato della parte del provvedimento illegittima; il resto della sentenza resta operante salvo interessi contrari.
  • Il patteggiamento ex art.444 c.p.p. non può essere usato per imporre misure non previste o incompatibili con le condizioni personali dell'imputato (es. cittadinanza); le questioni di diritto sostanziale e di legittimità delle misure accessorie possono essere sottoposte a impugnazione separata.
  • Per difensori e uffici procedenti: verificare e allegare tempestivamente documenti anagrafici/certificati di cittadinanza al fascicolo per evitare provvedimenti amministrativi o di sicurezza incompatibili.

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