Sentenza n. 134/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara e contestuale revoca in autotutela dell’aggiudicazione, fondato sull’iscrizione interdittiva nel casellario informatico ANAC
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, aggiudicataria di una procedura aperta sopra soglia europea per l’affidamento di servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza, è stata esclusa dopo che, nel corso della verifica dei requisiti, era emersa un’iscrizione interdittiva nel casellario informatico ANAC, operativa dal 3 al 10 dicembre 2025. La ricorrente aveva presentato l’offerta entro il 25 giugno 2025 e sosteneva di non avere compiuto, durante il periodo di interdizione, alcuna attività vietata, né presentato nuove offerte o istanze, affidato subappalti o stipulato il contratto. Ha dedotto: inesistenza o nullità del provvedimento di esclusione per mancata indicazione degli elementi essenziali e della forma; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 94, 95, 96 e 98 d.lgs. 36/2023, nonché dell’art. 27 l.p. 16/2015; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, violazione della proporzionalità, sviamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che l’aggiudicazione, quale atto unilaterale dell’amministrazione, non fosse equiparabile alla stipulazione del contratto e che l’interdizione non potesse produrre effetti oltre il periodo temporale indicato da ANAC. L’ACP ha eccepito, tra l’altro, l’erronea indicazione dell’amministrazione resistente, l’irrituale formulazione dei motivi e la mancata impugnazione del disciplinare, chiedendo comunque il rigetto nel merito sul presupposto del carattere vincolato dell’esclusione.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sanata dalla costituzione in giudizio dell’ACP l’erronea indicazione dell’amministrazione resistente e ha scelto di non dichiarare inammissibili i motivi, pur ribadendo che l’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. impone una chiara e specifica esposizione delle censure. Nel merito, ha affermato che l’iscrizione interdittiva nel casellario ANAC costituisce una causa automatica di esclusione, con effetto espulsivo immediato per il periodo di operatività dell’iscrizione. L’effetto può essere fatto valere anche successivamente, quando la verifica dei requisiti avvenga dopo la cessazione dell’interdizione, purché la procedura di gara si sia svolta, quanto agli effetti rilevanti, durante il periodo interdittivo. L’operatore doveva quindi essere escluso perché la procedura non era ancora conclusa nel periodo dal 3 al 10 dicembre 2025, indipendentemente dal fatto che l’offerta fosse stata presentata prima dell’iscrizione e che nel periodo interdittivo non fossero state compiute ulteriori attività materiali. La stazione appaltante era tenuta a prendere atto della causa automatica di esclusione, senza ulteriori valutazioni discrezionali o una motivazione particolare. Il Collegio ha escluso che fosse necessaria l’impugnazione del disciplinare, poiché l’effetto espulsivo derivava direttamente dalla legge. Ha tuttavia ritenuto ultronei e non adeguatamente motivati gli ulteriori richiami all’art. 94, comma 5, lett. a), d.lgs. 36/2023 e all’art. 27, comma 3, l.p. 16/2015: la prima disposizione era perplessa una volta applicata la specifica causa automatica di esclusione; la seconda presupponeva una verifica dei requisiti riferita a un concorrente già escluso e avrebbe potuto determinare ulteriori effetti sanzionatori, il cosiddetto anatocismo punitivo. Tali profili non hanno però inciso sull’esito, essendo sufficiente la causa di esclusione prevista dall’art. 94, comma 5, lett. e), d.lgs. 36/2023. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 94, comma 5, lett. e), d.lgs. 36/2023
sono altresì esclusi: … “e) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico”
La disposizione introduce una causa automatica di esclusione, con effetto espulsivo immediato per tutto il periodo di operatività dell’iscrizione interdittiva nel casellario ANAC.
art. 94, comma 5, lett. a), d.lgs. 36/2023
“sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione”
Il richiamo è stato ritenuto ultroneo e perplesso nel caso concreto, poiché l’esclusione discendeva già dalla specifica causa automatica prevista dalla lett. e) e non risultava adeguatamente motivato.
art. 96, comma 2, d.lgs. 36/2023
“le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95”
L’esclusione può essere disposta in qualunque momento della procedura quando emerga una causa prevista dagli artt. 94 o 95, anche se la verifica è successiva all’aggiudicazione.
art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023
ANAC, se ritiene che la presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nel corso di una procedura d’appalto sia stata effettuata con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo fino a due anni
Gli effetti inibitorio-escludenti dell’iscrizione operano per il periodo della sanzione e possono essere fatti valere successivamente, ora per allora, in relazione a gare svoltesi durante tale periodo; la disposizione è di stretta interpretazione e non incide sui contratti già stipulati.
art. 24 l.p. 16/2015
Consente alle amministrazioni aggiudicatrici di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti, rendendo possibile l’emersione dell’interdizione nella fase successiva all’aggiudicazione.
art. 27, comma 3, l.p. 16/2015
La disposizione, richiamata dall’amministrazione per la revoca dell’aggiudicazione, è stata ritenuta non correttamente pertinente perché presuppone una verifica dei requisiti a carico di un concorrente già automaticamente escluso; la sua applicazione può inoltre comportare ulteriori effetti quali escussione della garanzia, segnalazione e scorrimento della graduatoria.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Impone una chiara e specifica esposizione dei motivi di ricorso, a tutela del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo.
art. 26 c.p.a.
Consente la regolazione delle spese secondo criteri di compensazione, applicati nel caso concreto per la peculiarità e novità della controversia.
Massime di principio
- L’iscrizione interdittiva nel casellario informatico ANAC prevista dall’art. 94, comma 5, lett. e), d.lgs. 36/2023 costituisce una causa automatica di esclusione, con effetto espulsivo immediato per tutta la durata dell’iscrizione, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali della stazione appaltante.
- L’interdizione ANAC rileva con riferimento a tutte le procedure di gara ancora in corso durante il periodo di operatività dell’iscrizione, anche se l’offerta è stata presentata anteriormente e anche se la verifica dei requisiti o l’esclusione intervengono dopo la cessazione del periodo interdittivo.
- Gli effetti dell’iscrizione interdittiva possono essere fatti valere successivamente, ora per allora, quando la stazione appaltante verifichi i requisiti dopo la scadenza dell’interdizione, purché la procedura di gara sia ricaduta nel periodo di efficacia della misura.
- L’effetto interdittivo non si estende ai contratti già stipulati e in corso di esecuzione, poiché la disciplina dell’esclusione opera per il futuro e l’iscrizione ANAC non è prevista come causa autonoma di risoluzione del contratto.
- Quando l’esclusione deriva direttamente dalla causa automatica prevista dalla legge, non è necessaria l’impugnazione della clausola della lex specialis che prevede la revoca dell’aggiudicazione per mancanza dei requisiti, né sono richieste ulteriori valutazioni discrezionali o motivazioni particolari oltre all’accertamento dell’iscrizione.
- Il cumulo di plurime cause di esclusione non può produrre effetti sanzionatori ulteriori rispetto a quelli necessari: una volta accertata la causa automatica di esclusione, risultano ultronei i richiami a ulteriori disposizioni non pertinenti o non adeguatamente motivati.
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