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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/2066

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R2066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il quadro dettagliato e armonizzato per monitorare e comunicare le emissioni di gas a effetto serra nell’EU ETS, sostituendo il precedente regolamento (UE) n. 601/2012 dal 1° gennaio 2021. Disciplina piani di monitoraggio, livelli di accuratezza, metodologie basate su calcoli e su misure, gestione dei dati, comunicazioni annuali e obblighi specifici per numerosi settori industriali e per il trasporto aereo. Introduce inoltre regole per CO2 trasferito, CO2 intrinseco, N2O, cattura e trasporto di CO2, stoccaggio geologico e semplificazioni per impianti e operatori aerei a basse o ridotte emissioni. Le modifiche al regolamento previgente, tuttavia, si applicano già dal 1° gennaio 2019 o dalla data di entrata in vigore, se successiva.

Norme armonizzate per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività nell’ambito dell’EU ETS, applicabili dal 1° gennaio 2021 e coordinate con il settore aereo, la cattura/trasporto/stoccaggio di CO2 e specifiche attività industriali.

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori di impianti fissi e agli operatori aerei soggetti alla direttiva 2003/87/CE, per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, dei dati di attività e, per il settore aereo, dei dati sulle tonnellate-chilometro. Riguarda le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, le attività incluse ex articolo 24 della medesima direttiva, nonché specifici flussi e processi industriali disciplinati dagli allegati tecnici; si applica alle emissioni e ai dati di attività dal 1° gennaio 2021. Restano fuori dall’applicazione diretta gli impianti esclusi dal sistema ETS ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE, salvo diversa decisione dello Stato membro interessato. Le disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione continuano a produrre effetti per i periodi anteriori al 1° gennaio 2021 sulla base del regolamento abrogato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066: monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra

Il regolamento attua la direttiva 2003/87/CE fissando un quadro tecnico uniforme per il monitoraggio, la comunicazione e la gestione dei dati delle emissioni ETS. La disciplina è costruita attorno al piano di monitoraggio, ai principi di completezza e accuratezza, ai livelli di affidabilità, alle procedure di controllo interno e agli obblighi di reporting annuale, con un dettaglio particolarmente elevato per i settori industriali più emissivi e per l’aviazione.

Finalità e contesto normativo

L’atto nasce per sostituire e razionalizzare il regolamento (UE) n. 601/2012, alla luce dell’esperienza applicativa maturata nel terzo periodo ETS (2013-2020), della necessità di semplificare e armonizzare gli obblighi e dell’esigenza di coordinamento con la prima edizione delle norme internazionali CORSIA dell’ICAO. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021, mentre le modifiche introdotte al regolamento previgente producono effetti già dal 1° gennaio 2019 o dalla sua entrata in vigore, se successiva.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica ai gestori degli impianti fissi e agli operatori aerei soggetti all’EU ETS, per tutte le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e per le ulteriori attività eventualmente incluse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 24 della stessa direttiva. Copre le emissioni di CO2 e degli altri gas serra pertinenti, i dati di attività, i dati sulle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo, nonché specifici flussi e processi industriali, inclusi CO2 intrinseco, CO2 trasferito, N2O, cattura e trasporto di CO2, stoccaggio geologico e fuoriuscite da siti di stoccaggio.

Principi generali di monitoraggio

Gli articoli 4-10 stabiliscono i principi cardine del sistema: il monitoraggio deve essere completo, coerente, comparabile, trasparente e accurato. I gestori e gli operatori aerei devono evitare omissioni e doppi conteggi, documentare in modo riproducibile i dati e le ipotesi utilizzate, minimizzare le imprecisioni e migliorare progressivamente le metodologie sulla base delle raccomandazioni dei verificatori. Se uno Stato membro designa più autorità competenti, deve assicurarne il coordinamento.

Piano di monitoraggio: cuore del sistema

Il piano di monitoraggio è l’elemento centrale dell’intera disciplina. Deve essere approvato dall’autorità competente e contenere informazioni e procedure dettagliate, incluse le procedure scritte per la gestione dei dati, per il controllo interno e per la campionatura, quando necessaria. Il piano va aggiornato quando cambiano in modo significativo le condizioni dell’impianto o dell’attività aerea, quando emergono nuove emissioni, quando la metodologia migliora o quando il verificatore propone correttivi. Per alcune modifiche non significative l’ordinamento consente una notifica differita al 31 dicembre dello stesso anno.

Metodologie di calcolo: livelli, laboratori, biomassa

Per gli impianti fissi, la metodologia standard calcola le emissioni come prodotto tra dati di attività, fattore di emissione e fattore di ossidazione o conversione; la metodologia del bilancio di massa valorizza invece il carbonio in entrata e in uscita dal processo. Il regolamento definisce livelli di affidabilità per dati di attività, fattori di calcolo, potere calorifico netto, frazione di biomassa e fattori di ossidazione/conversione, con obblighi più stringenti per gli impianti di categoria A e per i combustibili commerciali standard. Le analisi devono essere svolte con metodi EN/ISO, preferibilmente in laboratori accreditati EN ISO/IEC 17025; sono però previste condizioni per l’uso di laboratori non accreditati se tecnicamente equivalenti. La biomassa, di regola, ha fattore di emissione nullo, ma la sua determinazione richiede regole specifiche per i combustibili e materiali misti.

Metodologie fondate su misure e CEMS

Il regolamento ammette la misurazione in continuo delle emissioni come alternativa o complemento al calcolo. Sono previsti requisiti tecnici per i sistemi CEMS, i laboratori che li supportano, la qualità delle misurazioni, la gestione dei dati mancanti e i calcoli di convalida. Le soglie di incertezza sono articolate per livello e per gas; per gli impianti di categoria A il livello minimo richiesto è più elevato. In caso di dati mancanti o malfunzionamenti, il gestore deve ricorrere a dati sostitutivi prudenziali e documentare le correzioni.

Impianti a basse emissioni e operatori aerei emettitori di entità ridotta

Sono previste semplificazioni specifiche per gli impianti a basse emissioni, in linea generale sotto le 25.000 tonnellate annue di CO2, e per gli operatori aerei che effettuano meno di 243 voli per periodo per tre periodi consecutivi di quattro mesi o che emettono meno di 25.000 tonnellate di CO2 l’anno. Tali soggetti possono utilizzare piani di monitoraggio più semplici, livelli minimi meno onerosi, laboratori non accreditati ma tecnicamente competenti e, per gli operatori aerei, strumenti di calcolo esterni quali quelli di Eurocontrol, previa approvazione della Commissione. Se superano le soglie, devono informare immediatamente l’autorità competente e aggiornare il piano di monitoraggio.

Regole settoriali per impianti fissi

L’allegato IV contiene discipline speciali per numerosi settori: combustione, raffinazione del petrolio, produzione di coke, arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici, ghisa e acciaio, metalli ferrosi e non ferrosi, alluminio primario, clinker, calce, vetro, ceramica, gesso, cellulosa e carta, nerofumo, ammoniaca, prodotti chimici organici su larga scala, idrogeno e gas di sintesi, soda e bicarbonato, cattura di CO2, trasporto via condotte e stoccaggio geologico. Per ciascun settore il regolamento precisa le fonti da includere, il metodo di calcolo preferibile, gli eventuali bilanci di massa, i fattori stechiometrici, le modalità di trattamento di carbonati, carbonio organico, scrubbing, torce, emissioni fuggitive e processi speciali come N2O e PFC.

CO2 trasferito, CO2 intrinseco e N2O

Il regolamento dedica una disciplina autonoma ai trasferimenti di CO2 e N2O tra impianti. Il CO2 trasferito verso impianti di cattura, reti di trasporto, siti di stoccaggio geologico o verso la produzione di carbonato di calcio precipitato può essere escluso dalle emissioni dell’impianto cedente, a condizione di monitoraggio e tracciabilità adeguati. Il CO2 intrinseco, se trasferito tra impianti soggetti all’ETS, non è conteggiato nell’impianto cedente; se invece esce verso soggetti non ETS è contabilizzato. Per il N2O valgono regole analoghe, con l’ulteriore possibilità di non contabilizzare le quantità distrutte da dispositivi di abbattimento idonei.

Trasporto aereo: consumi, emissioni e tonnellate-chilometro

Per l’aviazione, il regolamento stabilisce come individuare il soggetto responsabile del volo, come presentare il piano di monitoraggio prima dell’avvio dell’attività e come calcolare le emissioni di CO2. Il consumo di carburante può essere determinato con due metodi alternativi, con obbligo di scegliere quello che produce i dati più completi e minore incertezza senza costi sproporzionati. Per le richieste di assegnazione gratuita occorre inoltre monitorare i dati sulle tonnellate-chilometro, calcolati moltiplicando distanza e carico utile. Sono previste regole specifiche su densità del carburante, fattori di emissione dei carburanti aeronautici, gestione dei biocarburanti, stima dei dati mancanti e contenuto minimo delle relazioni annuali.

Gestione interna dei dati, controlli e conservazione

Il regolamento richiede procedure scritte per il flusso dei dati, un sistema di controllo basato sul rischio, l’assicurazione della qualità degli strumenti e dei sistemi informatici, la separazione delle funzioni, esami interni, rettifiche e gestione dei processi esternalizzati. I gestori e gli operatori aerei devono conservare per almeno dieci anni tutti i documenti e i dati pertinenti, inclusi i piani di monitoraggio, le versioni aggiornate, le valutazioni dei rischi, le comunicazioni di miglioramento, le comunicazioni annuali e le relazioni di verifica.

Comunicazioni annuali, miglioramenti e intervento sostitutivo dell’autorità competente

Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere presentata la comunicazione annuale delle emissioni verificata; per le tonnellate-chilometro il termine è il medesimo dell’anno successivo a quello di monitoraggio. Le relazioni sui miglioramenti metodologici hanno periodicità differenziata in base alla categoria dell’impianto e possono essere rinviate entro il 30 settembre in casi specifici. Se il verificatore segnala non conformità o raccomandazioni, il gestore deve presentare una relazione di risposta entro il 30 giugno, salvo diversa data fissata dall’autorità competente. In caso di mancata presentazione, non conformità o mancanza di verifica, l’autorità competente procede a una stima prudenziale delle emissioni.

IT, formati elettronici e sicurezza dei dati

Gli Stati membri possono imporre modelli elettronici e formati file specifici per piani, relazioni e comunicazioni. Se adottano sistemi automatizzati, devono garantire integrità, riservatezza, autenticità e non ripudio dei dati, oltre a controllo accessi, disponibilità nel tempo e audit trail. Il regolamento mira così a favorire interoperabilità, tracciabilità e riduzione degli oneri amministrativi.

Abrogazione del regolamento previgente e continuità normativa

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 601/2012 con effetto dal 1° gennaio 2021, ma mantiene l’applicazione di quest’ultimo per gli obblighi relativi ai periodi antecedenti. La tavola di concordanza dell’allegato XI consente di leggere le vecchie disposizioni in continuità con la nuova struttura normativa. Inoltre, l’articolo 76 introduce una serie di modifiche puntuali al regolamento previgente, soprattutto in materia di aviazione, CO2 trasferito, sistemi di misurazione e documentazione.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizioni

L’articolo 1 istituisce le norme per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio che inizia il 1° gennaio 2021 e nei successivi periodi. L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione per impianti fissi e trasporto aereo; l’articolo 3 contiene un ampio apparato definitorio, inclusi dati di attività, flusso di fonti, livelli, biomassa, CO2 intrinseco, CO2 trasferito, N2O, tonnellata-chilometro, sistemi di misura, incertezza e concetti legati alla cattura, trasporto e stoccaggio geologico di CO2.

Principi generali del monitoraggio

Gli articoli 4-10 impongono i principi di completezza, coerenza, comparabilità, trasparenza, accuratezza e integrità della metodologia. Gestori e operatori aerei devono evitare omissioni e doppi conteggi, documentare i dati in modo verificabile e tenere conto delle raccomandazioni dei verificatori. Se uno Stato membro designa più autorità competenti, deve coordinarne l’azione ai fini del regolamento.

Piano di monitoraggio: approvazione, contenuto e modifiche

Gli articoli 11-16 fanno del piano di monitoraggio il fulcro del sistema: esso deve essere approvato dall’autorità competente e contenere gli elementi minimi dell’allegato I, oltre alle procedure scritte di gestione dei dati e di controllo. Le modifiche significative richiedono approvazione, mentre alcune modifiche non significative possono essere notificate entro il 31 dicembre dello stesso anno se autorizzato. Sono previste categorie di modifiche significative per impianti e operatori aerei, nonché regole di attuazione provvisoria del piano modificato, registrazione delle variazioni e possibilità di piani standardizzati o semplificati autorizzati dagli Stati membri.

Fattibilità tecnica e costi sproporzionati

Gli articoli 17 e 18 disciplinano la deroga per impossibilità tecnica o costi sproporzionatamente elevati. L’autorità competente valuta la giustificazione del gestore o dell’operatore aereo. Il regolamento introduce un criterio economico basato su un prezzo di riferimento di 20 EUR per quota di emissione e prevede soglie di esclusione per costi minimi: fino a 2.000 EUR per periodo di comunicazione per gli impianti, ridotti a 500 EUR per gli impianti a basse emissioni.

Classificazione degli impianti, dei flussi e delle fonti

L’articolo 19 classifica gli impianti in categorie A, B o C in base alle emissioni medie annue verificate; classifica i flussi di fonti in maggiore entità, minore entità o de minimis; e qualifica le fonti di emissione come minori o maggiori in base alle soglie di emissione e di incidenza sul totale dell’impianto. Sono previste deroghe limitate quando una soglia è superata ma ciò non è rappresentativo nel tempo. L’articolo 20 definisce i limiti del sistema di monitoraggio e include specifiche regole per le fuoriuscite da siti di stoccaggio di CO2.

Scelta delle metodologie di monitoraggio

Gli articoli 21-23 consentono l’uso di metodologie basate su calcoli o su misure, con possibilità di combinarle nello stesso impianto se non vi sono omissioni o doppi conteggi. È ammessa una metodologia alternativa non basata su livelli solo se la soglia minima richiesta non è tecnicamente realizzabile o è troppo costosa, previa valutazione annuale delle incertezze e rispetto di soglie complessive di incertezza. In caso di impossibilità tecnica temporanea, il gestore deve applicare il livello più elevato possibile o un approccio prudenziale e informare l’autorità competente.

Metodologia basata su calcoli: metodologia standard, bilancio di massa e livelli

Gli articoli 24-39 disciplinano il calcolo delle emissioni. La metodologia standard prevede il prodotto tra dati di attività, fattore di emissione e fattore di ossidazione/conversione; il bilancio di massa utilizza il contenuto di carbonio dei flussi e il coefficiente 3,664 t CO2/t C. Gli articoli dettano i livelli applicabili a dati di attività, potere calorifico netto, fattori di emissione, ossidazione, conversione e frazione di biomassa, con requisiti minimi più stringenti per gli impianti di categoria A e per i combustibili commerciali standard. Sono regolati campionamento, analisi, accreditamento dei laboratori, frequenza minima delle analisi, valori standard per i fattori di calcolo e trattamento della biomassa, inclusa la regola del fattore di emissione nullo per la biomassa e la disciplina dei combustibili/materiali misti.

Metodologia fondata su misure e CEMS

Gli articoli 40-46 disciplinano l’uso delle metodologie fondate su misure, obbligatorie per le emissioni di N2O e per la quantificazione del CO2 trasferito, e ammesse per le emissioni di CO2 se sono rispettati i livelli richiesti. Sono previste norme tecniche, requisiti di accreditamento dei laboratori, formule di calcolo delle emissioni annue e regole per dati mancanti, controlli di plausibilità e calcoli di convalida. Per gli impianti di categoria A, i livelli minimi per i CEMS sono più elevati; le tabelle di allegato VIII definiscono le incertezze massime ammissibili.

Disposizioni speciali per impianti a basse emissioni e per i trasferimenti di CO2/N2O

L’articolo 47 introduce semplificazioni per gli impianti a basse emissioni, individuati di regola sotto le 25.000 tonnellate di CO2 annue o sulla base di stime prudenziali future; tali impianti possono usare livelli minimi più bassi, laboratori non accreditati ma tecnicamente competenti e procedure semplificate, salvo le attività con N2O. Gli articoli 48-50 disciplinano CO2 intrinseco, CO2 trasferito e trasferimento di N2O: il CO2 trasferito verso cattura, trasporto, stoccaggio geologico o produzione di carbonato di calcio precipitato può essere sottratto dalle emissioni se monitorato con metodologie appropriate; per N2O si applica una regola analoga, con possibilità di escludere quantità distrutte da idonei dispositivi di abbattimento.

Monitoraggio per il trasporto aereo

Gli articoli 51-57 regolano il settore aereo: monitoraggio di tutti i voli ETS effettuati nel periodo di comunicazione, attribuzione al relativo anno civile in base all’ora UTC di partenza, presentazione del piano di monitoraggio almeno quattro mesi prima dell’attività, e dei dati tonnellate-chilometro per le richieste di assegnazione gratuita. Sono disciplinati i metodi di calcolo del carburante consumato (metodi A e B), l’uso dei fattori di emissione dell’allegato III, la conversione densità/ massa, la biomassa nei carburanti, le semplificazioni per gli emettitori di entità ridotta (meno di 243 voli per periodo per tre periodi consecutivi di quattro mesi o meno di 25.000 t CO2/anno) e il calcolo delle tonnellate-chilometro come distanza per carico utile, con massa passeggeri standardizzata a 100 kg al livello 1.

Gestione e controllo dei dati, lacune e conservazione

Gli articoli 58-67 impongono procedure scritte per il flusso dei dati e un sistema di controllo efficace, comprensivo di valutazione dei rischi, assicurazione della qualità degli strumenti, dei sistemi informatici, separazione delle funzioni, esami interni, correzioni, gestione dei processi esternalizzati e gestione delle lacune nei dati mediante dati surrogati prudenziali. I documenti e i dati rilevanti devono essere conservati per almeno dieci anni e resi disponibili all’autorità competente e al verificatore.

Comunicazioni annuali, miglioramenti e poteri dell’autorità competente

Gli articoli 68-72 fissano il termine ordinario del 31 marzo per la comunicazione annuale delle emissioni verificata e, per gli operatori aerei che richiedono quote gratuite, per la comunicazione dei dati tonnellate-chilometro. L’articolo 69 impone relazioni periodiche sui miglioramenti metodologici, con scadenze differenziate per categoria di impianto e possibilità di proroga; l’articolo 70 consente all’autorità competente di stimare prudentemente le emissioni in caso di omessa presentazione, non conformità o mancata verifica. Sono previste regole su pubblicità delle informazioni, riservatezza commerciale, arrotondamenti e coerenza con altri sistemi di reporting.

Tecnologie dell’informazione e scambio elettronico

Gli articoli 74 e 75 autorizzano gli Stati membri a imporre modelli elettronici e formati file specifici per piani, relazioni e comunicazioni, anche su base XML, e prevedono requisiti di sicurezza per i sistemi automatizzati: integrità, riservatezza, autenticità, non ripudio, controllo accessi, disponibilità e audit trail.

Modifiche del regolamento (UE) n. 601/2012 e abrogazione

L’articolo 76 modifica il regolamento (UE) n. 601/2012, in particolare su CO2 trasferito, procedure aeree, sistemi di controllo e documentazione. L’articolo 77 abroga il regolamento (UE) n. 601/2012 con effetto dal 1° gennaio 2021, ma ne mantiene l’applicazione per monitoraggio, comunicazione e verifica relativi ai periodi anteriori. La tavola di concordanza dell’allegato XI collega le vecchie e le nuove disposizioni.

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