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Sentenza

Sentenza n. 9500/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Velletri n. 445/2024 pubbl. il 09/03/2024 RG n. 3100/2023 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202511189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 445/2024, che aveva riconosciuto il diritto a buoni di spesa per formazione professionale pari a 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 445/2024, notificata e passata in giudicato. Tale pronuncia aveva dichiarato il diritto del docente a ottenere buoni di spesa per formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, per complessivi 500 euro, e aveva condannato le parti convenute, in solido, alla loro erogazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata la pretesa del ricorrente in ragione dell’allegato inadempimento e dell’assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione. Richiamando il principio sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto che dal giudicato risultasse il diritto del ricorrente a conseguire la prestazione riconosciuta e che i relativi presupposti non potessero essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza. È stato quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, il quale potrà intervenire, previa richiesta del ricorrente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, vincolante per l’Amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e ha nominato preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l’inadempimento di un giudicato e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dalla pronuncia da eseguire.
  • L’accertamento dell’obbligo di eseguire il giudicato può essere accompagnato dall’assegnazione di un termine all’Amministrazione e dalla contestuale nomina di un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inerzia e previa richiesta dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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